argomento: decisioni in contrasto - giudice/giudizio
Keywords: sospensione condizionale della pena - art. 165, comma 5 c.p. - determinazione dei termini e delle modalità attuative dei percorsi di recupero - giudice competente
La sentenza in esame evidenzia un contrasto giurisprudenziale in ordine all’individuazione dell’organo a cui spetta il compito di individuare i contenuti specifici dei percorsi di recupero previsti dall’art. 165 comma 5 c.p., cui è subordinata la sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per reati di violenza domestica e di genere. Se in una pronuncia la Corte di cassazione ha ritenuto che la definizione dei termini e delle modalità attuative di questi percorsi possa essere demandata al giudice della esecuzione, quando non sia contenuta in sentenza (Cass. sez. VI, 11 luglio 2023, n. 30147), altra giurisprudenza – cui aderisce anche la sentenza in esame – ritiene che spetti al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalità di attuazione del percorso di recupero richiesto dall'art. 165 c.p., comma 5, c.p., e non al giudice dell'esecuzione, il quale, viceversa, deve verificare l'effettiva partecipazione al percorso secondo le modalità stabilite in sentenza (Cass. sez. VI, 7 novembre 2024, n. 40888).