Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/04/2026 - Corte cost., sent. 17 aprile 2026, n. 54

argomento: corte costituzionale - esecuzione e ordinamento penitenziario

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Keywords: esecuzione delle pene pecuniarie - conversione della pena pecuniaria - detenzione domiciliare - illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale: 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con l’ordinanza iscritta al n. 84 del registro ordinanze del 2025.