Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/04/2026 - Corte cost., sen. 9 aprile 2026, n. 49

argomento: corte costituzionale

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Keywords: questione di legittimità costituzionale - infondatezza - presunzione di innocenza - confisca urbanistica - estinzione del reato - prescrizione del reato - lottizzazione abusiva

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis del codice di procedura penale, sollevate – in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, letterac), t.u. edilizia, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.