argomento: corte costituzionale - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 17 marzo 2026, n. 30)Keywords: sospensione del procedimento con messa alla prova - questione di legittimità costituzionale - infondatezza - presunzione di non colpevolezza - Sentenza di proscioglimento
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento