Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

16/01/2026 - Corte cost., sent. 16 gennaio 2026, n. 2

argomento: corte costituzionale

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Keywords: impugnazioni - prescrizione del reato

Impugnazioni - Estinzione del reato per prescrizione - Decisione sugli effetti civili - Non fondatezza - Inammissibilità

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.