Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/12/2025 - Corte cost., sent. 5 dicembre 2025, n. 182

argomento: corte costituzionale

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Keywords: ricusazione e astensione - misure prevenzione patrimoniali

Astensione e ricusazione  – Applicazione  misura di prevenzione patrimoniale- Restituzione degli atti all’autorità proponente – Omessa previsione possibilità delle parti di ricusare il giudice - Non fondatezza - Inammissibilità

 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente.