argomento: decisioni in contrasto - azione penale e pubblico ministero
Keywords: Azione penale - Querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante
In relazione ai reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è posta la questione se, essendo inutilmente decorso il termine per la presentazione della querela, sia o meno consentito al pubblico ministero procedere - ai sensi dell'art. 517 c.p.p. - alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. Sul tema si registra un persistente contrasto giurisprudenziale.
Un primo orientamento ha stabilito che, in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 del medesimo decreto legislativo, senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 c.p.p., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 c.p.p. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (cfr. Cass. sez. IV, 10 luglio 2024, n. 27181; Cass. sez. V, 4 aprile 2024, n. 13775; Cass. sez. V, 4 aprile 2024, n. 13776; Cass. sez. V,21 maggio 2024, n.20093; Cass. sez. V, 30 gennaio 2024, n. 3741; Cass. sez. IV, 3 ottobre 2023, n. 44157).
Secondo un diverso orientamento, cui aderisce anche la sentenza in esame, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela, modificare l’imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, in quanto l'esercizio di tale potere non prevede decadenze o limitazioni, neanche nel caso in cui l'elemento aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio dell'azione penale (v. tra le tante Cass. sez. V, 4 agosto 2025, n. 28514; Cass. sez. V,5 febbraio 2025, n. 4767; Cass. sez. IV, 13 novembre 2014, n. 41716; Cass. sez. IV, 22 novembre 2023, n. 50258; Cass. sez. F., 24 ottobre 2023, n. 43255).