argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 25 novembre 2025, n. 170)Keywords: responsabile civile
Responsabile civile – Assicurazione obbligatoria a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private – Citazione dell’assicuratore a richiesta dell’imputato – Omessa previsione– Illegittimità costituzionale in parte qua - Illegittimità costituzionale in parte qua consequenziale.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato;
È costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.