Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

15/11/2025 - Sezioni Unite, 14 novembre 2025, n. 37200

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza

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Keywords: misure di prevenzione patrimoniali - tutela del terzo creditore - accertamento del diritto di credito

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo. Il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione.