argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 7 novembre 2025, n. 166)Keywords: confisca allargata - stupefacenti
Delitti ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990 - Confisca cd. allargata - Non fondatezza
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, anche in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca cosiddetta allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca allargata nell’ipotesi di condanna o di patteggiamento anche per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come convertito.