Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/11/2025 - Cass. sez. V, 30 ottobre 2025, n. 35612

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

Keywords: Misure cautelari personali - pluralità di imputazioni - procedimento plurisoggettivo - interrogatorio preventivo ex art. 291 comma1 quater c.p.p. - omesso interrogatorio preventivo - nullità

E’ discusso l’iter che deve essere seguito dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371 comma 2 lett. b) e c), in relazione ai quali solo per alcuni sia prevista la deroga alla regola dell’interrogatorio preventivo rispetto alla decisione sulla richiesta cautelare. Secondo un orientamento giurisprudenziale il giudice che ritenga sussistenti solo nei confronti di uno degli indagati le condizioni di deroga è esonerato nei riguardi di tutti gli indagati dall'obbligo di procedere all'interrogatorio preventivo, potendo per tutti effettuare l’interrogatorio successivamente all’emissione dell’ordinanza cautelare (Cass sez. II, 23 luglio 2025, n. 26920 e precedentemente Cass. sez. II, 26 marzo 2025, n. 12034; Cass. sez. III, 22 maggio 2025, n. 19068; Cass. sez. II, 12 giugno 2025, n. 26.915). Altre pronunce differenziano il procedimento oggettivamente cumulativo da quello soggettivamente cumulativo e ritengono che la posizione di ciascun indagato sia regolata dal regime cautelare implicato dalle condizioni che la caratterizzano: gli indagati per i quali sussistono le esigenze cautelari di deroga subiranno un interrogatorio di garanzia postumo, per gli altri il giudice delle indagini preliminari dovrà procedere all'interrogatorio preventivo (Cass. VI, 24 luglio 2025, n. 27080 e Cass. sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342).

Qualora si dovesse affermare l’obbligo dell’interrogatorio preventivo, in caso di violazione di tale obbligo si configurerebbe una nullità intermedia, il cui regime di deducibilità risulta peraltro controverso: secondo alcune decisioni l'eccezione deve essere proposta a pena di decadenza nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e quindi nell'interrogatorio di garanzia postumo (Cass sez. II, 23 luglio 2025, n. 26920; Cass. sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342; Cass. sez. II, 12 giugno 2025, n. 26.915), mentre secondo altre  pronunce la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o alla Corte di cassazione in caso di ricorso ex art. 311 comma 2, c.p.p. (Cass. sez. VI, 9 luglio 2025, n. 27444; Cass. sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080; Cass. sez. VI, 20 marzo 2025, n.17916).

L’ordinanza in esame, rilevato il contrasto giurisprudenziale su tali questioni, rimette alle Sezioni Unite i seguenti quesiti: - se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per reati per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo;

-se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame e da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia.