argomento: decisioni in contrasto - difesa
» visualizza: il documento (Cass, sez. VI, 7 ottobre 2025, n. 33136)Articoli Correlati: Patrocinio a spese dello Stato - Imputato - - Parte civile - Rifusione delle spese processuali
La sentenza in commento alimenta un contrasto giurisprudenziale in ordine al provvedimento che il giudice deve adottare con riguardo al pagamento delle spese processuali, in caso di condanna dell’imputato alla restituzione o al risarcimento del danno a favore della parte civile, quando entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio. Secondo un primo orientamento, in tale ipotesi non può essere disposta nei confronti dell’imputato ammesso al beneficio la condanna alla rifusione delle spese processuali a favore dello Stato, rimanendo così a carico dell’Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile (Cass. sez. V, 6 marzo 2025, n. 15144; Cass. sez. V, 13 febbraio 2023, n. 5981; Cass. sez. V, 30 settembre 2022, n. 2426; Cass. sez. VI, 9 agosto 2021, n. 31224; Cass. sez. V, 25 novembre 2020, n. 33103). Secondo un diverso orientamento - cui aderisce anche la sentenza in esame, l'imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento a favore della parte civile, anch'essa ammessa al gratuito patrocinio, deve essere condannato alla rifusione a favore dell'Erario delle spese processuali sostenute dalla parte civile, non potendo tali spese rimanere a carico dello Stato: infatti l’ammissione al gratuito patrocinio non esclude la disponibilità di redditi, anche se ridotti, con cui far fronte, con varie modalità, alle spese diverse da quelle direttamente correlate alla difesa (Cass. sez. II, 14 maggio 2025, n. 18187; Cass. sez. III, 13 settembre 2022, n. 33630; Cass. sez. IV, 12 giugno 2019, n. 25854; Cass. sez. F,18 novembre 2016, n. 48907; Cass. sez. V, 7 ottobre 2008, n. 38271)