Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

02/10/2025 - Cass. sez. II, 22 settembre 2025, n. 31667

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. è variamente valutato. Secondo l’orientamento maggioritario, seguito dalla sentenza in esame, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato alla imminente pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale e richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis Cass. sez. V, 13 giugno 2025, n. 22344; Cass. sez. III, 17 marzo 2002, n. 9041; Cass. sez. II, 23 febbraio 2002, n. 6593; Cass. sez. I, 13 maggio 2020, n. 14840; Cass. sez. V,13 marzo 2019, n. 11250). Altra giurisprudenza ritiene, al contrario, che il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto, ma anche attuale, cosicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (tra le altre Cass. sez. VI, 20 marzo 2024, n. 11728; Cass. sez. III, 20 luglio 2018, n. 34154; Cass. sez. VI, 13 giugno 2016, n. 24477)