argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 3 giugno 2025, n. 78)Articoli Correlati: ordinamento penitenziario - permessi e reclami
Ordinamento penitenziario – Permessi di necessità – Termine per il reclamo del detenuto– Illegittimità costituzionale parziale.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all’art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.