Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

25/07/2022 - Corte cost., ord. 25 luglio 2022, n. 194

argomento: corte costituzionale

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È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, l’integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell’istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla».