Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

12/07/2022 - Cass., sez. VI, 11 luglio 2022, n. 26622

argomento: decisioni in contrasto - imputato

» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 11 luglio 2022, n. 26622) scarica file

Articoli Correlati: partecipazione alla udienza - Imputato sottoposto a misura cautelare personale - legittimo impedimento a comparire

La sentenza in esame evidenzia un contrasto in ordine alle conseguenze derivanti dalla trattazione della udienza, senza che sia assicurata la presenza dell'imputato, preclusagli dalla osservanza della misura cautelare, nella specie l'obbligo di dimora presso un comune diverso da quello del giudice procedente. Secondo un orientamento giurisprudenziale, non sussiste il legittimo impedimento a comparire all'udienza dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l'autorizzazione al giudice per partecipare all'udienza (Cass. sez. V, 17 ottobre 2019, n. 42749 ; Cass. sez. V, 21 maggio 2014, n.20726; Cass. sez. III, 4 ottobre 2011, n.  35871; Cass. sez. VI, 13 dicembre 2001, n. 44764). La sentenza in esame ritiene questa interpretazione  non più attuale alla luce delle considerazioni contenute nella recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass., sez. un. , 3 marzo 2022, n. 7635), secondo cui nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata la presenza dell'imputato, in mancanza di inequivoco rifiuto alla partecipazione, spettando al  giudice, qualora risulti o appaia probabile che l'assenza sia dovuta all’impossibilità assoluta di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, disporre anche d'ufficio il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso. Pertanto, quando l’imputato sia sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consenta la presenza in udienza, il giudice venuto a conoscenza del legittimo impedimento, anche in assenza di una richiesta dell’imputato, deve rinviare il processo a una nuova udienza  e nel caso in cui restrizione della libertà sia dovuta  alla misura dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio giudiziario, il giudice è tenuto ad autorizzarlo ad allontanarsi dal comune di residenza ovvero, in mancanza, a differire il processo ad altra data (Cass., sez. II, 11 maggio 2022,  n. 18659)