Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/06/2022 - Cass. sez. III, 18 maggio 2022, n. 19463

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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La giurisprudenza di legittimità, è saldamente attestata nel ritenere che in materia di misure cautelari personali vige il principio della domanda cautelare sia quando debba procedersi all'adozione di una misura, sia quando vengono in considerazione le modalità esecutive della misura stessa, ritenendo illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, d’ufficio, in mancanza  di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura (Cass., sez. VI, 21 marzo 1992, n. 456; Cass. sez. II 20 ottobre 2009, n. 47257). Con riguardo alla specifica questione se violi il principio della domanda cautelare il giudice che, adito della richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, decida ultra petita sulle prescrizioni imposte con la misura si registrano, tuttavia, due diverse posizioni.  Secondo un orientamento, il principio della domanda cautelare vige in materia di misure cautelari personali non solo quando debba procedersi all'adozione di una misura, ma pure quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura stessa, con la conseguenza che è illegittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura (Cass. sez. VI, 21 marzo 1992, n. 456). La sentenza in esame, al contrario, esclude la violazione del principio della domanda cautelare qualora il giudice, adito della richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, d'ufficio prescriva all'indagato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, ai sensi dell'art. 283, c. 4  c.p.p.: la norma infatti testualmente prevede che  il giudice possa, con separato provvedimento, “prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro", con ciò attribuendo al giudice, regolarmente investito della domanda cautelare, un potere discrezionale autonomo in ordine a un profilo del tutto accessorio della misura in esame.