Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/04/2022 - Cass., sez. IV, 21 aprile 2022, n. 15493

argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali

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L’ordinanza in esame rimette alle Sezioni Unite la soluzione della questione relativa alla legittimazione del procuratore generale a proporre impugnazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p., chiedendole di precisare quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza. Sul tema, infatti la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti contrapposti. Secondo un primo orientamento, il procuratore generale presso la corte di appello è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione (Cass. sez. I, 27 ottobre 2021, n. 43293; Cass. sez. V, 24 febbraio 2021, n. 7231; Cass. sez. II, 25 febbraio 2021, n. 7477; Cass. sez. I, 15 aprile 2019, n. 41629). Secondo un altro orientamento, invece, il procuratore generale presso la corte di appello non sarebbe legittimato a impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento, non essendo individuato tra i soggetti - imputato, pubblico ministero e  persona offesa - che possono proporre ricorso per cassazione  ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p., comma 7" (Cass. sez. VI, 9 aprile, 2021, n. 18317).