Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/07/2021 - Cass., sez. VI, 14 giugno 2021, n. 23252

argomento: decisioni in contrasto - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

Articoli Correlati: estradizione - custodia cautelare - art. 704 c.p.p. - art. 714 c.p.p.

Il terzo comma dell’art. 704 c.p.p., secondo cui “quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà" è oggetto di letture contrastanti da parte della giurisprudenza di legittimità. Secondo una interpretazione letterale della norma, una volta intervenuta la pronunzia favorevole all'estradizione, la custodia cautelare deve essere applicata a semplice richiesta del Ministro della Giustizia e dunque a prescindere dai presupposti richiesti e dai criteri di applicazione dettati nella normativa generale sull'applicazione delle misure cautelari (Cass., sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 1842; Cass., sez. VI, 24 febbraio 1999, n. 746; Cass., sez. VI, 4 ottobre 1996, n. 2977). Secondo un diverso orientamento, cui aderisce anche la sentenza in esame, la richiesta ministeriale non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione, da valutarsi ai sensi dell'art. 714 c.p.p., comma 2 c.p.p. (Cass., sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 9437; Cass., sez. VI, 20 settembre 2018, n. 45516; Cass., sez. VI, 4 marzo 1991, n. 846).