Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/05/2021 - Corte cost., ord. 11 maggio 2021, n. 97

argomento: corte costituzionale

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Ordinamento penitenziario - Condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p.  ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia – Preclusione – Rinvio all'udienza pubblica del 10 maggio 2022

Rinvia all’udienza pubblica del 10 maggio 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.