argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 3 dicembre 2020, n. 260)Articoli Correlati: giudizio abbreviato - ergastolo
Giudizio abbreviato – Inapplicabilità per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Inammissibità - Non fondatezza - Manifesta infondatezza
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione;
Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, primo comma, Cost.;
Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. nonché dell’art. 3 della legge n. 33 del 2019, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.;
É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);
É non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo), sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.