Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

10/09/2020 - Cass., sez. VI, 8 settembre 2020, n. 25427

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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La sentenza in esame evidenzia un contrasto in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca di somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato all’indagato e ad  un soggetto estraneo al reato.

Secondo un primo indirizzo, tali somme sono soggette a sequestro preventivo in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato e quindi all’intero importo di giacenza, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni posti dalla normativa  civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 c.c.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834 c.c.). E’ comunque fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo (Cass., sez. VI, 31 maggio 2019, 24432; Cass., sez. II, 21 luglio 2017, n. 36175; Cass., sez. III, 6 dicembre 2012, n. 45353 ).

Un diverso orientamento, cui aderisce anche la sentenza in esame, afferma al contrario che ciò che deve essere accertato non è la materiale disponibilità da parte dell’indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato, quanto piuttosto  la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. Conseguentemente il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro proveniente dall’indagato (Cass., sez. VI, 1 luglio 2020, n.  19766).