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07/06/2020
Corte e.d.u. 4 giugno 2020, Boshkoski c. Macedonia del Nord
argomento: corti europee - dibattimento

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COMMENTO
Corte e.d.u. 4 giugno 2020, Boshkoski c. Nord Macedonia
Corti europee - dibattimento
Un uomo politico, ex parlamentare ed ex Ministro dell’interno della Repubblica della Macedonia del Nord, condannato a cinque anni di reclusione per abuso d’ufficio e violazione delle norme sul finanziamento delle campagne elettorali, denuncia l’iniquità complessiva del procedimento penale a suo carico, svoltosi in violazione del principio di pubblicità processuale e del diritto al confronto garantiti dall’art. 6 Cedu §§ 1 e 3 lett. d). I rilievi prospettati nel ricorso vengono condivisi dalla Corte europea, che riscontra la lesione della norma convenzionale in relazione a entrambi i profili richiamati. Con riferimento al primo aspetto, il giudice nazionale disponeva che si procedesse a porte chiuse in alcune udienze dedicate alla acquisizione delle registrazioni audiovisive degli incontri avvenuti per la consegna del denaro tra ricorrente e testimone e alla audizione di quest’ultimo, cui era stato riconosciuto in via preliminare lo status di teste anonimo, da esaminare in modalità protetta per il timore di ritorsioni contro di lui e la sua famiglia. La Corte europea censura l’operato dei giudici macedoni ritenendo del tutto priva di fondamento l’esclusione del pubblico al fine di mantenere segreta l’identità del testimone, visto che lo svolgimento dell’audizione in streaming con apposito software che distorceva sia il volto che la voce dell’esaminando, risultava in ogni caso misura sufficiente a preservarne l’anonimato. In relazione, poi, al pregiudizio per il diritto di difesa legato alle forte limitazioni del controesame del teste ignoto e della verifica della sua attendibilità, i giudici di Strasburgo oltre a non ravvisare motivi idonei a giustificare la protezione dell’identità del teste protetto, data la mancata produzione di prove circa l’esistenza di minacce contro il teste e la sua famiglia, affermano che le dichiarazioni rese in collegamento audio e video pur non costituendo prova “unica” o “decisiva” ai fini della condanna, rivestono «un peso significativo per l’esito del caso». In assenza di sufficienti fattori di controbilanciamento, costituiti da specifiche garanzie procedurali che compensando la valenza della prova dichiarativa sottratta ad un efficace controesame, assicurino l’equità complessiva del procedimento, la sentenza dichiara la violazione dell’art. 6 Cedu.
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