Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

12/02/2020 - Sezioni Unite, 12 febbraio 2020, n. 5464

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - giudice (e provvedimenti)

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Nel giudizio di legittimità, spetta alla Corte di Cassazione provvedere, ai sensi dell' art. 541 c.p.p., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione di tali spese, mediante l'emissione del decreto di pagamento previsto dagli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.