Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/01/2020 - Cass. sez. III, 13 dicembre 2019, n. 50429

argomento: decisioni in contrasto - notificazioni e termini

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Si segnala un contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di notifica della citazione all’imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore. Secondo un primo orientamento, la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, pena la nullità della notifica (Cass. sez. VI, 31 marzo 2015,  n. 18628; Cass. sez. I, Sez. 1, 9 luglio 2013, n. 13609). Al contrario altra giurisprudenza ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione noto all'autorità procedente, posto che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 1: la previsione di cui all'art. 156 c.p.p. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene, infatti una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni (Cass. sez. II, 17 maggio 2019, n. 21787; Cass. sez. VI, 1 marzo 2018, n. 20532; Cass. sez. II, 28 febbraio 2017, n. 15102 ). La sentenza in esame, sottolineando la valenza di carattere generale dell’art. 156  c.p.p., aderisce al primo e più risalente orientamento e rimette alle Sezioni Unite la questione se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156  comma 1 c.p.p., o presso il domicilio eletto.