Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/11/2019 - Corte cost., sent. 8 novembre 2019, n. 229

argomento: corte costituzionale

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Ordinamento penitenziario - Condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Divieto di concessione dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, in caso di mancata effettiva espiazione di almeno due terzi della pena - Illegittimità costituzionale parziale - Ill. cost. parziale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953

 È costituzionalmente illegittimo l’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;

È costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.