Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/03/2019 - Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 41

argomento: corte costituzionale

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Parte civile - Norme della Regione Veneto - Delitti ex artt. 416-bis e 416-ter c.p. o delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p.- Obbligo per la Regione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio regionale - Infondatezza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella parte in cui aggiunge il comma 1-bis all’art. 16 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 48 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), stabilendo l’obbligo della Regione Veneto di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli artt. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.