Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

30/01/2017 - Cass. Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 4457

argomento: decisioni in contrasto - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

» visualizza: il documento (Cass. Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 4457) scarica file

Articoli Correlati: rapporti giurisdizionali con autorità straniere - mandato di arresto europeo - principio di specialità - giudizio di esecuzione - revoca della sospensione condizionale

Secondo un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui all'art. 32 l. n. 69 del 2005 trova applicazione anche in fase esecutiva; pertanto il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, dovendo, invece, sospendere la procedura esecutiva diretta a rendere eseguibili condanne già condizionalmente sospese in attesa dell'eventuale estradizione suppletiva (Cass. sez. I, 31 ottobre 2007, n. 40256; Cass. sez. I, 19 settembre 2013, n. 38716): la sopravvenuta entrata in vigore della disciplina in materia di mandato di arresto europeo - nella parte in cui questa consente che il principio di specialità possa essere derogato ove il procedimento penale non dia luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale - non esclude  infatti la piena operatività del principio di specialità per cui l'estradato non può essere neppure perseguito a piede libero per un fatto commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa (Cass. sez. I, 18 ottobre 2016, n. 44121).

Al contrario più recentemente la Cassazione ha ritenuto che, alla luce di quanto stabilito dagli articoli 26 e 32 della legge n. 69/2005,  il principio di specialità operi in maniera attenuata, nel senso che la persona consegnata può legittimamente essere sottoposta a procedimento anche per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali la consegna è stata ottenuta, a condizione che detto procedimento non dia luogo a privazione della libertà personale. Conseguentemente la Corte ha ritenuto legittima nei confronti della persona consegnata la procedura di revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso con una sentenza relativa a fatti non compresi tra quelli per i quali il provvedimento di consegna era stato adottato.