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Rassegna bibliografica

di Alessandra Sanna

DEI CAS E.A.A., L’assenza dell’imputato. Modelli partecipativi e garanzie difensive, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 1-528

L’ampio studio sulla contumacia e l’assenza dell’imputato nel processo penale muove dagli inscindibili legami della disciplina riservata a tali istituti con la struttura del processo penale e, in particolare, con l’adesione all’archetipo accusatorio oppure inquisitorio. Il modello adversarial, infatti, concepito come contesa tra pari, da svolgersi in contraddittorio dinanzi a un organo terzo e imparziale, implica per sua natura l’apporto e quindi la necessaria partecipazione dell’imputato, senza la quale il giudizio è precluso.

Viceversa, nel modello inquisitorio, la reazione dello Stato dinanzi al fatto-reato non può tollerare ostacoli originati dalla non comparizione dell’imputato, quale ne siano le cause, ivi comprese le carenze dell’organizzazione giudiziaria.

Di qui le opposte soluzioni adottate dai diversi ordinamenti, caratterizzate talora dalla improcedibilità dell’azione o, all’inverso, dalla possibilità di svolgere il processo e condannare l’assente, ferma la previsione di particolari rimedi in caso di comparizione tardiva.

Il descritto legame tra la disciplina dell’assenza e il quadro politico di riferimento è dapprima affrontato in prospettiva storica: a partire dall’ordinamento romano antico fino ai codici ottocenteschi, l’evoluzione dell’istituto mostra come il mutamento delle condizioni politiche e sociali si rifletta sulle garanzie riconosciute all’imputato, e in specie sulle misure repressive previste per scoraggiare l’assenza, considerata espressione di un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’au­torità statale.

Lo scenario muta con l’avvento del codice Finocchiaro Aprile nel 1913, introduttivo del «garantismo inquisitorio ante litteram»: qui una limitata apertura verso i diritti degli imputati si riflette sulla disciplina della contumacia, in virtù dei nessi con le macro-scelte di politica legislativa. E il medesimo discorso varrà con riguardo all’istituto modellato dal codice Rocco, dove peraltro il processo [continua ..]

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