Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Lucio Camaldo)


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Il Regolamento interno della Procura europea Il 21 gennaio 2021 è stato pubblicato il Regolamento interno della Procura europea (in G.U.U.E., 21 gennaio 2021, C 22/03), adottato dal collegio a maggioranza di due terzi, su proposta del procuratore capo europeo, secondo la procedura delineata dall’art. 21, par. 2, del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo di «EPPO» – European Public Prosecutor's Office (cfr. V. Vasta, Novità sovranazionali – Il regolamento (UE)2017/1939 istitutivo della Procura europea, in questa Rivista, 2018, n. 1, p. 15 ss., nonché, volendo, L. Camaldo, L’istituzione della Procura europea: il nuovo organo investigativo affonda le proprie radici negli ordinamenti nazionali, in Cass. pen., 2018, n. 3, p. 958 ss.). Il Regolamento interno, già pienamente in vigore a norma dell’art. 72, si pone a completamento delle disposizioni contenute nel «regolamento EPPO» e intende fornire una compiuta disciplina relativa al­l’organizzazione del lavoro della Procura europea. Dal punto di vista strutturale, esso si presenta composto da settantadue articoli, suddivisi in sette titoli, che toccano numerosi aspetti connessi alla struttura e al funzionamento della neonata istituzione, creata sulla base dell’art. 86 TFUE, secondo il meccanismo della cooperazione rafforzata. Nell’ambito delle disposizioni generali (titolo I), la norma di apertura delimita l’ambito applicativo del Regolamento in commento sotto il profilo soggettivo, affermandone il carattere vincolante nei confronti dell’ufficio centrale, del personale dell’EPPO e dei procuratori europei delegati, nonché del personale non appartenente alla Procura europea che lavora sotto la sua direzione. Per ciò che attiene al regime linguistico, si prevede anzitutto l’utilizzo della lingua di lavoro delle attività operative e amministrative in tutti gli atti, le decisioni, le comunicazioni formali e i documenti, sia interni alla Procura europea, sia esterni e diretti agli altri organi e istituzioni che operano nell’ambito dell’Unione europea. Inoltre, viene chiarito che nei rapporti con la Corte di giustizia è consentito il ricorso alla lingua francese, oltre che all’inglese. Diversamente, le comunicazioni con le persone a vario titolo coinvolte in procedimenti penali (indagati, imputati, vittime, testimoni) si svolgono nella lingua richiesta, conformemente alle norme di procedura penale vigenti a livello nazionale, e, se necessario, sono accompagnate da una traduzione in una lingua comprensibile dal destinatario. A proposito delle modalità di traduzione, l’art. 3 delinea un doppio regime, a seconda che si tratti o meno di una traduzione amministrativa urgente. Nel primo caso, si richiede espressamente che EPPO cerchi soluzioni idonee a garantire traduzioni rapide e di elevata qualità, in un ambiente [continua..]

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