Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Corte costituzionale (di Maria Thelma Vita)


L’art. 131-bis c.p. è applicabile ai reati che non prevedono un minimo edittale di pena detentiva (Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 156) Con la decisione in commento, la Consulta ha affrontato la tematica relativa all’estensione del campo di applicabilità dell’esimente per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Nello specifico, il Tribunale ordinario di Taranto, in qualità di giudice rimettente, ha lamentato la contrarietà dell’art. 131-bis c.p. ai parametri di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cui, limitando l’applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali è prevista la detenzione non superiore nel massimo al quinquennio, esclude il reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità, la cui pena massima, ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p., è pari a sei anni di reclusione. Da un lato, la norma censurata sarebbe contraria al dettato costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza. Ciò in quanto il legislatore ha previsto l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. in relazione a fattispecie delittuose omogenee alla ricettazione – quali il furto, il danneggiamento e la truffa – nonostante a queste ultime sia riservato un trattamento sanzionatorio decisamente più severo rispetto a quello previsto dall’art. 648, comma 2, c.p., determinando, perciò, un’ingiustificata iniquità con riguardo al giudizio di disvalore insito nella mitezza del minimo edittale di pena. Dall’altro, l’esclusione del delitto di ricettazione attenuata dalla sfera applicativa della causa di non punibilità violerebbe l’art. 27, comma 3, Cost. nella misura in cui la palese disparità di trattamento sia idonea a frustrare le esigenze rieducative ontologicamente connesse alla sanzione. Nel tessuto motivazionale della pronuncia la Corte ha osservato come, in astratto, qualora l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non abituale, l’attenuante prevista in materia di ricettazione ben potrebbe integrare l’esimente di cui all’art. 131-bis c.p.; tale impostazione risulta, però, in contrasto con il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la causa di non punibilità, per effetto del quarto comma della norma censurata, non trova applicazione in rapporto all’art. 648, comma 2, c.p. il cui massimo editale è superiore al limite quinquennale sancito nell’art. 131-bis c.p. Sulla base di tale premessa, i Giudici costituzionali hanno ripercorso le argomentazioni svolte nella precedente sentenza n. 207 del 2017 in cui un’analoga questione di legittimità costituzionale era stata risolta nel senso dell’infondatezza a causa dell’inidoneità [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2020