Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Fisionomia e criticità del controllo giudiziario di aziende colpite dal pericolo di infiltrazione mafiosa (di Mario Griffo, Ricercatore confermato di Diritto processuale penale – Università degli Studi del Sannio)


L’approfondimento dedicato all’istituto, di nuovo conio, del controllo giudiziario delle aziende muove dalla disamina di un recente filone giurisprudenziale che sembrerebbe sostenere un “automatico” accesso al beneficio. In realtà, anche se questa era l’idea sottesa all’art. 34-bis del novellato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essa si scontra con una serie di implicazioni di carattere “ideologico” e procedurale che, comunque, impongono una lettura siste­maticamente orientata della previsione al fine di recuperare la ratio “originaria” della stessa.

Physiognomy and criticality of judicial control of companies affected by the danger of mafia infiltration

The in-depth study dedicated to the institution, newly founded, of the judicial control of the companies starts from the examination of a recent jurisprudential vein that would seem to support an "automatic" access to the benefit. In reality, even if this was the idea underlying the art. 34-bis of the new decree law 6 September 2011, n. 159, it clashes with a series of "ideological" and procedural implications which, however, impose a systematically oriented reading of the forecast in order to recover the "original" ratio of the same.

Una nuova misura “preventiva” Uno degli istituti di maggior interesse introdotti, nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, dalla l. n. 17 ottobre 2017, n. 161, è costituito dal controllo giudiziario richiesto dalla azienda fatta oggetto di interdittiva prefettizia [1], con lo scopo di rimuoverne gli effetti “paralizzanti” della ordinaria attività economica attraverso il ricorso ad una “vigilanza prescrittiva” condotta dall’amministratore nominato dal Tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare l’azienda e di adempiere ad una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria [2]. Considerata la collocazione dell’istituto, inserito subito dopo gli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 159 del 2011 (così detto Codice antimafia), rispettivamente disciplinanti l’amministrazione giudiziaria dei beni personali del proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione e l’amministrazione giudiziaria delle imprese, l’articolo 34-bis riflette un nuovo schema di misura di prevenzione patrimoniale che si affianca a quelle già contemplate ordinariamente [3]. Gli interventi patrimoniali ablativi, l’uno di tipo cautelare, l’altro tendenzialmente definitivo (salve le ipotesi di revocazione di cui all’articolo 28 del codice), si connotano essenzialmente sul piano funzionale in quanto comportano entrambi il radicale spossessamento dei beni dal contesto di riferimento. Effetto tipico del sequestro, atto prodromico alla confisca dalla quale ripete struttura analoga, è quello di sottrarre il bene oggetto della misura dalla disponibilità del soggetto interessato dal procedimento di prevenzione per affidarlo all’autorità giudiziaria. La rimozione della res, interinale con il sequestro, tendenzialmente definitiva con la confisca risponde, come noto, a plurime finalità, tra le quali è da annoverare, precipuamente, quella di espungere dall’eco­no­mia legale quanto sia frutto di attività illecita [4], ovvero quanto sia stato accumulato in misura non rispondente al criterio di trasparenza che deve presiedere all’accumulazione patrimoniale [5]. Le iniziative diverse dal sequestro, quali l’amministrazione dei beni personali (di cui all’articolo 33), l’amministrazione giudiziaria dei beni (di cui all’art. 34) ed il nuovo controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis codice antimafia), si connotano, invece, per l’assenza della rimozione e per la conservazione della titolarità del cespite in capo all’imprenditore colpito dalla misura di prevenzione, sebbene in una cornice di interventi – pur sempre prevenzionali – ma dal contenuto eterogeneo e progressivamente più incisivi, a seconda della pregnanza delle esigenze da soddisfare sul bene [continua..]

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