Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall´approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive) (di Nicola Triggiani, Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)


Il Governo ha approvato un disegno di legge delega per la riforma del processo penale con l’obiettivo dichiarato di coniugare efficienza, speditezza e garanzie difensive. In realtà, tale finalità appare tradita dall’articolato di questo ennesimo intervento sul codice di procedura penale che, incidendo sulle varie fasi del procedimento (indagini preliminari, udienza preliminare, riti speciali, giudizio e impugnazioni), mostra di privilegiare in assoluto la rapida definizione dei procedimenti, anche in danno delle garanzie difensive dell’imputato. Forti criticità presentano anche le innovazioni in tema di prescrizione del reato.

The “Bonafede Reform

Italian government has approved a bill for the reform of the criminal proceedings with the stated purpose of combining efficiency, speed and defensive guarantees. In fact, this purpose appears to be betrayed by the same umpteenth articulated intervention on the criminal procedure code, affecting various phases of the proceedings (preliminary investigations, preliminary hearing, special rites, judgment and appeals). The intervention seems to privilege overall the swift finalisation of the proceedings, also to the detriment of the defendant’s defensive guarantees. Furthermore, strong criticalities are evident in the innovations to the crime limitation period.

Premessa. La struttura del disegno di legge-delega Prima dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha ovviamente monopolizzato l’attenzione del Governo e del Parlamento, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 29 del 13 febbraio 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato il disegno di legge recante “Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso la Corte d’appello”, presentato alla Camera dei Deputati il 13 marzo 2020 (C. 2435) [1]. Il provvedimento consta di 18 articoli, divisi in quattro capi: Capo I “Delega al governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni” (artt. 1-13); Capo II “Modifiche al codice penale” (art. 14); Capo III “Disposizioni concernenti l’arretrato penale presso le Corti d’appello e la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti” (artt. 15-17); Capo IV “Disposizioni finanziarie” (art. 18). L’art. 1 d.d.l. precisa l’oggetto della delega e il procedimento che il Governo dovrà seguire. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio dei Ministri dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni, “con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi” previsti nel Capo I (art. 1, comma 1, d.d.l.). Gli schemi dei decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e con il Ministro della pubblica amministrazione e successivamente trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il predetto termine, i decreti potranno essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venisse a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo sarà prorogato di sessanta giorni (art.1, comma 2, d.d.l.). Il Governo è altresì delegato ad adottare, negli stessi termini e con la medesima procedura, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle nuove disposizioni e di coordinamento delle stesse con le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme [continua..]

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