Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sospensione del procedimento disciplinare ed efficacia extrapenale del giudicato nel settore delle libere professioni (di Pietro Zoerle, Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale – Università degli Studi di Milano)


La disciplina dei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nel settore delle libere professioni rappresenta una sintesi tra le esigenze di autonomia dell’azione disciplinare e di coerenza tra le decisioni dei due diversi giudizi. Sono state operate scelte di compromesso che rendono il quadro normativo non semplice da decifrare, considerando anche l’adozione di soluzioni eterogenee per ciascuna categoria professionale.

Suspension of the disciplinary proceeding and effects of the criminal judgment in the field of liberal professions

The framework of relations between criminal trial and disciplinary proceeding relating to liberal professions represents a synthesis between the need for autonomy of the disciplinary action and coherence between the decisions of the two different proceedings. The compromise choices which have been made are not easy to decipher, moreover if we consider the heterogeneous solutions provided for each professional category.

Il difficile equilibrio tra autonomia e dipendenza nei rapporti tra i diversi procedimenti La condotta illecita tenuta da un libero professionista può assumere una «plurima valenza patologica» [1]: in particolare, può costituire un reato, oggetto dell’azione penale da parte del pubblico ministero, e anche un illecito disciplinare, oggetto della relativa azione da parte dell’organo competente dei singoli ordini professionali. La diversa natura dell’illecito può determinare la celebrazione di due distinti procedimenti, uno penale, diretto all’accertamento del reato, e un altro disciplinare, diretto all’accertamento della condotta che costituisce una violazione di carattere deontologico, secondo le regole proprie dei due differenti sistemi. Peraltro, in tutti i casi in cui vi sia identità tra i fatti oggetto del processo penale e quelli di un altro procedimento – di natura disciplinare, civile o amministrativa – si prospetta il problema del possibile contrasto tra gli epiloghi decisori. Si tratta di stabilire se l’ordinamento possa tollerare che lo stesso fatto venga ricostruito in maniera difforme oppure se l’accertamento effettuato nel processo penale debba prevalere in qualsiasi altra sede. Se si accoglie la tesi secondo cui ciascuna azione – penale, civile, amministrativa, disciplinare – è diretta a perseguire distinti fini all’interno del settore di riferimento, i procedimenti dovrebbero essere considerati tra loro autonomi e indipendenti, perché «sebbene abbiano a comune la causa occasionale, cioè il fatto reo, hanno però distinta la causa giuridica, perché nascono dalla lesione di diritti diversi» [2]. Se, invece, si ritiene, nella prospettiva di unitarietà della funzione giurisdizionale, che l’accertamento contenuto nella sentenza penale non debba essere contraddetto, è necessario predisporre dei meccanismi di coordinamento tra i procedimenti di diversa natura. È possibile evitare ab origine l’insorgenza di giudicati contrastanti, imponendo la sospensione per pregiudizialità penale, ogniqualvolta vi sia un rapporto di identità tra i fatti oggetto delle due azioni. Solo dopo la conclusione del processo penale può essere riattivato il procedimento extrapenale, nel quale il giudicato può esplicare effetti. Diversamente, i giudizi potrebbero essere instaurati e conclusi indipendentemente gli uni dagli altri, salvo prevedere istituti di carattere revocatorio che consentano di adeguare ex post la pronuncia extrapenale, qualora essa si ponesse in contraddizione con la sentenza penale irrevocabile. In particolare, il settore delle libere professioni è stato dapprima interessato dalla regola generale della sospensione necessaria per pregiudizialità penale contenuta nel codice di procedura penale del [continua..]

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