Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le modifiche alla disciplina del MAE per effetto della legge di delegazione europea (di Paola Maggio, Ricercatore di Diritto processuale penale – D.E.M.S. – Dipartimento di Studi europei e della Integrazione internazionale– Università degli Studi di Palermo)


Il mandato di arresto europeo ha rappresentato il primo e più importante strumento di mutuo riconoscimento per i Paesi dell’Unione europea. In quasi un ventennio di applicazione l’istituto è stato caratterizzato da adeguamenti parziali del legislatore interno, da progressive spinte armonizzatrici del diritto dell’Unione, da un intenso dialogo multilivello tra le Corti.

Il contributo offre un commento alle disposizioni della l. 4 ottobre 2019, n. 117 che hanno specificamente interessato la forma di consegna, mettendo in evidenza i tratti innovativi, ma al contempo sottolineando lacune, difetti di specificità e di tempestività che segnano la disomogeneità rispetto alle Decisioni quadro nonché la distanza rispetto alla giurisprudenza virtuosa della Corte di giustizia, della Corte europea di diritti dell’uomo e delle Corti interne.

Innovations in to European arrest warrant discipline as a result of the European Delegation Act

The European arrest warrant is the first and most important instrument of mutual recognition among countries in the European Union. In almost twenty years of application, it has been characterized by partial adjustments through internal legislation, progressive harmonization impulses of EU law, and by intense multi-level dialogue between the Courts. The paper gives a commentary on the provisions of l. 117/2019, which specifically concerned the judicial decision while highlighting the innovations, yet at the same time addresses the gaps, the aspecificity and untimeliness of the new law, including the differences from the Framework Decisions and the distance from the virtuous case law of the Court of Justice, EcHR and the Internal Courts.

Il lento e difficoltoso recepimento del mandato di arresto europeo La decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati, approvata dal Consiglio il 13 giugno 2002, ha individuato l’archetipo della cooperazione giudiziaria in materia penale, dando valore al principio del mutuo riconoscimento legato anche a specifiche esigenze di contrasto alla criminalità transnazionale [1]. L’attuazione italiana dell’istituto [2], avvenuta in prima battuta con la l. 22 aprile 2005, n. 69, è apparsa subito frenata da notevoli resistenze, legate talvolta al presunto profilarsi di violazioni dei presidi costituzionali [3] o all’innalzamento dei controlimiti [4], ovvero a più generali frizioni con il diritto dell’Unione relativamente alle disposizioni disciplinanti la fase di arresto [5] e i motivi ostativi all’esecuzione del mandato [6] o, più in generale, ai temi della tutela di diritti fondamentali [7]. Nella forma di consegna semplificata sono stati ravvisati pregiudizi dell’inviolabilità della libertà personale, del doppio presidio della riserva di legge e di giurisdizione, del diritto al controllo cautelare [8]. Le frizioni con alcuni princìpi ben consolidati in materia di assistenza giudiziaria internazionale, la rivisitazione del divieto di estradizione del cittadino (previsto dall’art. 26, comma 1, Cost.), l’ampio catalogo derogatorio alla garanzia della doppia incriminazione hanno creato uno scompenso forte rispetto ai precetti interni anche dopo l’attuazione nazionale (l. n. 69 del 2005) [9]. La Consulta e la Corte di Cassazione sono dovute intervenire a più riprese nel tentativo di sciogliere taluni nodi critici e di assicurare una migliore corrispondenza sistematica con l’ordinamento interno facendo prevalere in alcuni casi istanze di celerità ed efficienza della misura, in altri casi, ragioni garantistiche. Sono state per esempio ridimensionate, in chiave prettamente antiformalistica, le conseguenze derivanti da eventuali lacune del mandato d’arresto o dalla mancanza della documentazione ad esso collegata, nel senso che compete all’autorità giudiziaria nazionale di esecuzione stabilire se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, tali omissioni possano considerarsi ostative alla consegna [10]. Si sono anche delineati i contenuti dello specifico paradigma indiziario. A sostegno di una richiesta di mandato di arresto europeo, il giudice può limitarsi a verificare che il mandato sia fondato su un compendio indiziario «seriamente evocativo di un fatto di reato commesso», la cui valutazione in concreto compete, in via esclusiva, all’autorità straniera emittente [11]. L’evidente autonomia di [continua..]

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