Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Teresa Alesci)


La competenza a provvedere sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia (Cass., sez. un., 3 febbraio 2020, n. 4535) Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto interpretativo sorto in merito all’inter­pretazione dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, con specifico riferimento al criterio da seguire per individuare il magistrato competente a provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese di custodia, depositata dopo l’archiviazione del procedimento. Prima dell’emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, secondo le Sezioni Unite, la competenza apparteneva, nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al giudice dell’esecuzione; nella fase della cognizione, al giudice che procede e, nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero (Cass., sez. un., 24 aprile 2002, n. 25161). Con il d.P.R. n. 115 del 2002, il legislatore ha previsto, all’art. 168, che «la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede». Il problema concerne la difficoltà di individuare il magistrato che procede, nell’ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari abbia archiviato il procedimento e restituito gli atti al pubblico ministero. Secondo un primo orientamento, la competenza spetta al magistrato che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere. Se la richiesta di liquidazione viene avanzata successivamente al decreto di archiviazione, con contestuale restituzione all’ufficio di Procura, la competenza a provvedere spetta al pubblico ministero (Cass., sez. IV, 14 settembre 2018, n. 54227; Cass., sez. IV, 1° ottobre 2014, n. 2212; Cass., sez. IV, 1° dicembre 2012, n. 7468). Un secondo indirizzo giurisprudenziale radica la competenza in capo al giudice per le indagini preliminari anche in caso di archiviazione già disposta (Cass., sez. IV, 13 settembre 2017, n. 834; Cass., sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 24967; Cass., sez. V, 12 novembre 2013, n. 2924). In relazione alle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, se il procedimento si è concluso con l’archiviazione, per “magistrato che procede” si intende non l’ufficio dove gli atti sono materialmente archiviati, ma il magistrato che comunque dispone del procedimento. Se il giudice accoglie la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, deve disporre anche della sorte dei beni sequestrati (Cass., sez. IV, 13 settembre 2017, n. 834; Cass., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 34335). Sul tema, invero, si erano già espresse le Sezioni Unite, secondo cui “alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, deve provvedere lo stesso pubblico [continua..]

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