Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia ue (di Francesca Dri - Elisa Grisonich)


La Corte di Giustizia precisa la portata del diritto di avvalersi di un difensore nel caso di mancata comparizione della persona sottoposta alle indagini (C. giust. UE, sez. II, 12 marzo 2020, causa C-659/18) di Elisa Grisonich Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha chiarito la portata del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’art. 3, § 2 della direttiva 2013/48/UE, letto alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La pronuncia è stata emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale promosso dal Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (giudice per le indagini preliminari n. 4 di Badalona, Spagna). In particolare, il giudice del rinvio aveva chiesto se le due delineate previsioni ostino a una disciplina nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui il diritto dell’indagato di avvalersi di un difensore possa essere rinviato fino all’esecuzione di un mandato di arresto nazionale, qualora l’interessato non sia comparso dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Difatti, nel caso di specie, era stato disposto l’interrogatorio di una persona sottoposta alle indagini e a tale fine le era stato designato un difensore d’ufficio; a seguito, però, di più convocazioni rimaste infruttuose per irreperibilità dell’interessato, era stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto, al fine di predisporne l’accompagnamento coattivo. Sennonché, in data successiva, l’indagato aveva nominato un difensore di fiducia, il quale era intervenuto per suo conto nel procedimento e aveva esercitato alcune prerogative difensive; più specificamente, il legale aveva chiesto la revoca del mandato emesso, poiché aveva dichiarato l’intenzione del suo assistito di presentarsi volontariamente per rendere l’interrogatorio. Ebbene, il Juzgado de Instrucción de Badalona, considerata la mancata comparizione dell’indagato, si era interrogato sulla possibilità di negare l’esercizio del diritto a un difensore fino all’esecuzione del mandato di arresto, in linea con la disciplina nazionale, così come interpretata sia dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), sia dal Tribunal Supremo (Corte Suprema). Invero, secondo quanto espresso dal giudice del rinvio, l’art. 24 Cost. e l’art. 118 codice di procedura penale spagnolo sarebbero interpretati dalla giurisprudenza nel senso di subordinare il diritto alla difesa tecnica alla comparizione personale dell’indagato dinanzi al giudice. In sostanza, nei casi di assenza o irreperibilità della persona sottoposta alle indagini, il diritto in esame verrebbe escluso. Né, d’altra parte, – aveva rilevato il giudice del rinvio – tale giurisprudenza sarebbe mutata, nonostante la riforma intervenuta nel 2015 per dare attuazione [continua..]

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