Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Daniela Vigoni)


I TRATTATI BILATERALI DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CON COSTA RICA, URUGUAY, ECUADOR – LA NOTA MINISTERIALE SULLA BREXIT I trattati con Costa Rica, Uruguay, Ecuador Sono tutte del 25 novembre 2019 le leggi di ratifica ed esecuzione: – dei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale con la Repubblica del Costa Rica, entrambi fatti a Roma il 27 maggio 2016 (l. n. 150, in G. U., 19 dicembre 2019, n. 297); – del trattato di estradizione con la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio 2017 (l. n. 151, in G. U., 20 dicembre 2019, n. 298); – dei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale con la Repubblica di Ecuador, entrambi fatti a Quito, il 25 novembre 2015 (l. n. 152, in G. U., 20 dicembre 2019, n. 298). Tutti questi trattati sono redatti nelle lingue italiana e spagnola; i due testi fanno ugualmente fede. In essi si riscontra una comune base, tipica degli accordi di cooperazione giudiziaria in materia penale, e si rinvengono talune parallele soluzioni; non mancano, però, differenze di rilievo nei contenuti di talune specifiche clausole convenzionali. In materia di estradizione, i trattati con Costa Rica e Uruguay sostituiscono quelli stipulati in precedenza, assai risalenti. Con Costa Rica ed Ecuador è in vigore da tempo – rispettivamente dal 1° agosto 1998 e dal 1° novembre 2005 – la Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate (1983). I trattati vengono qui di seguito considerati distinguendoli a seconda che si tratti di estradizione o di assistenza giudiziaria e seguendo l’ordine cronologico delle leggi di ratifica ed esecuzione. 1.1. I trattati di estradizione A) Il trattato di estradizione con il Costa Rica del 2016, che si compone di 22 articoli, abroga e sostituisce la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori del 1873 (per il testo e i riferimenti relativi a quest’ultimo trattato v. Codice delle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, a cura di Pisani-Mosconi-Vigoni, IV ed., Milano, 2004, p. 109 ss.). Nel Dossier n. 195 (Schede di lettura, 24 settembre 2019), si dà atto che sono 17 i cittadini italiani detenuti in Costa Rica e 7 i cittadini di questo Stato ad essere detenuti nelle carceri italiane. Per l’estradizione processuale, il reato deve essere punibile, in entrambi gli ordinamenti nazionali, con una pena detentiva di almeno un anno; per l’estradizione esecutiva, è necessario che la pena detentiva ancora da espiare sia di almeno 6 mesi, sempre che il fatto sia punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati (art. 2, § 1). Se vige il principio di doppia incriminazione, non rileva però che il fatto rientri nella stessa categoria di reati o sia qualificato nello stesso modo (art. 2, § 2). È consentita [continua..]

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