Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Procedimenti contratti e attività riparative dell'imputato (di Alessandra Sanna, Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Firenze)


Nella incessante rincorsa al contenimento dei tempi processuali il legislatore ha dapprima puntato sui riti alternativi. La scommessa è risultata non solo perdente rispetto all’obiettivo perseguito, ma dannosa per la natura cognitiva del processo: si pensi alla involuzione del rito negoziale, divenuto l’antitesi stessa del giudizio. I conseguenti guasti in punto di legalità sconsigliano di dilatarne ulteriormente l’ambito, come suggeriscono alcune proposte. Occorre, piuttosto, guardare altrove, verso soluzioni capaci di rispondere alle istanze deflative senza intaccare la stessa ragion d’essere del processo. Si allude ai programmi di giustizia riparativa che si affacciano nel sistema penale sull’onda delle indicazioni sovranazionali. A differenza dei riti speciali, dove la contrazione dell’iter avviene attraverso meccanismi interni al processo, nei programmi riparativi il procedimento arretra per ragioni esogene, che affondano nel terreno sostanziale. Il “delitto riparato” non necessita più della risposta sanzionatoria, sicché il processo non s’innesta o si arresta. Si delinea così un modello diverso di risposta all’illecito, capace non solo di cogliere gli obiettivi deflativi, ma di fungere da contrappeso al temibile ideale di giustizia “vendicativa”.

Shortened criminal proceedings and reparative activities of the defendant

In the ceaseless search for the containment of process times, the legislator focused first on special proceedings. The bet was not only lost in relation to the objective pursued, but also proved to be detrimental to the cognitive nature of the process: one need only think of the involution of the plea bargaining, which has become the antithesis of the judgment itself. The negative consequences for the principle of legality advise against further expanding the scope of the plea bargaining, as some proposals suggest. Instead, we must look elsewhere, towards solutions capable of responding to deflationary demands without affecting the raison d’être of the process. We want to refer to restorative justice programs that appear in the penal system on the basis of supranational indications. Unlike special proceedings, where time is saved through procedural expedients, in restorative justice services the process is shortened for external causes. The “repaired crime” no longer requires a penalty, so the process does not start or stops. A different crime response model is created, able not only to achieve deflationary goals, but to counter the feared ideal of “vengeful” justice.

SOMMARIO:

Strategie di contenimento dei tempi processuali: evoluzione - Giustizia riparativa: definizione, contenuti, complementarietà con il sistema punitivo - Spazi processuali per la giustizia riparativa: la messa alla prova in particolare - I controversi rapporti tra giustizia riparativa e garanzie processuali - L’intervento della Consulta: la messa alla prova non è una pena - Ostacoli e prospettive - NOTE


Strategie di contenimento dei tempi processuali: evoluzione

Il tema prescelto costituisce un punto di osservazione privilegiato per misurare la distanza percorsa dal codice di rito, dalla sua nascita ad oggi. Dinanzi alla necessità di garantire la complessiva tenuta del sistema accusatorio, il legislatore codicistico puntava sui riti speciali e, in particolare, sui riti alternativi, dove la contrazione dei tempi del processo avviene a discapito del canone aureo del contraddittorio per la prova. Sappiamo come è andata: non solo la scommessa è risultata perdente sul piano dell’efficacia deflativa, ma il rito negoziale, in seguito inopinatamente dilatato, ha compiuto una parabola involutiva fino a diventare l’emblema del processo a-cognitivo, fonte di irrimediabili guasti in punto di legalità sostanziale e processuale. Così, oggi il patteggiamento si distacca dal genus dei percorsi contratti, ma pur sem­pre ascrivibili al giudizio, per rappresentare l’antitesi stessa del giudizio. Non più dunque un’al­ter­nativa “nel” ma un’alternativa “al processo” [1]. Allarmano perciò le proposte circolanti di estendere ancora una volta l’ambito del rito, svincolandolo da qualsivoglia limite di pena, con la sola esclusione dei procedimenti per reati punibili con l’ergastolo [2]. Piuttosto, nella perenne rincorsa al contenimento dei tempi processuali, che oggi si colora di particolare urgenza alla luce delle nuove regole sulla prescrizione, si può guardare con favore ad altre soluzioni, perlopiù rimaste estranee all’originario orizzonte del legislatore codicistico, capaci di cogliere gli obiettivi di deflazione senza incorrere nei danni degenerativi propri del rito negoziale. Si allude ai programmi di giustizia riparativa che, sull’onda delle istanze sovranazionali, si affacciano con sempre più insistenza nel sistema penale, determinando l’arresto o addirittura la mancata attivazione del procedimento. A differenza dei riti speciali, tuttavia, dove la contrazione dell’iter avviene attraverso meccanismi tutti interni al processo – sospinto su binari acceleratori – nei programmi riparativi il procedimento arretra per ragioni esogene, che affondano nel terreno sostanziale. Il “delitto riparato” [3] non necessita più della risposta sanzionatoria, sicché la vicenda processuale perde forza propulsiva e declina.


Giustizia riparativa: definizione, contenuti, complementarietà con il sistema punitivo

Per comprendere appieno il fenomeno descritto è opportuno muovere da una definizione condivisa e condivisibile di giustizia riparativa, racchiusa nella Risoluzione N.R. 2002/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, rubricata “Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale”, peraltro in larga misura coincidente con quella offerta dalla direttiva 2012/29/UE. Lì il nuovo paradigma è inteso come l’insieme dei procedimenti “in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato partecipano attivamente insieme alla risoluzione della questione emersa dall’illecito, spesso con l’aiuto di un terzo equo e imparziale”. Vi rientrano, tra l’altro, la mediazione, le restituzioni, i lavori socialmente utili, la prestazione di attività gratuita a favore della collettività. Ed è dunque verso questo modello che sospingono le organizzazioni internazionali, sull’onda della crisi del tradizionale sistema di giustizia retributiva, non solo inefficiente rispetto alle finalità di prevenzione generale e speciale [4], ma largamente insensibile alla tutela delle vittime del reato [5]. X Autore: per favore completare riferimento, grazie Il perno del modello riparativo non è più la fattispecie di rilievo penale ma, direttamente, il conflitto generato dalla condotta criminosa [6], cui lo Stato risponde in una forma nuova che oscura il profilo coercitivo a vantaggio di quello consensuale-riparativo [7]. In una simile prospettiva il fatto delittuoso è concepito come espressione di offese multiple, così come “molteplici sono i soggetti che risentono negativamente del fenomeno criminoso” [8]. La risposta istituzionale consiste nella presa in carico del descritto conflitto “allargato” in vista della tutela delle vittime, da perseguire attraverso gli strumenti tipicamente riparatori, incentrati sui comportamenti virtuosi del reo. Si comprende, dunque, come il modello di giustizia riparativa non sia finalizzato all’accertamento del reato e alla sua conseguente punizione, ma miri a sanare la frattura creatasi tra il reo e le vittime. La strada passa per una soluzione condivisa che implichi “la responsabilità attiva” del primo, da realizzarsi tramite condotte sfuggenti alla matrice [continua ..]


Spazi processuali per la giustizia riparativa: la messa alla prova in particolare

Dietro impulso degli atti sovranazionali, il nostro legislatore via via ritaglia spazi normativi destinati ad accogliere l’inedito modello riparativo. Uno di questi s’inscrive senz’altro nella giurisdizione penale del giudice di pace, che ha rappresentato il primo e più rilevante tentativo di realizzare un intervento ispirato al nuovo paradigma. La finalità conciliativa che la distingue [11] va, infatti, interpretata nella sua accezione più nobile, allusiva non solo ad una tecnica privilegiata per ricomporre le relazioni tra le parti in causa, ma, anche e soprattutto, al risultato ideale dell’iter, coincidente con l’effettiva ripresa del dialogo tra reo e persona offesa. Sono, peraltro, noti gli ostacoli che nel diritto vivente si sono frapposti all’attuazione dell’attività conciliativa nel suo significato più alto. Gli stessi strumenti conciliativi forniti al giudice di pace [12], come concepiti dal legislatore, parevano affetti da parziale inadeguatezza rispetto alle regole e gli obiettivi propri della giustizia riparativa [13]. Ma non sono solo le scelte tecniche di matrice legislativa ad aver determinato una diffusione inappagante del modello riparatorio-conciliativo: pesano soprattutto le resistenze culturali, che hanno finora impedito di comprendere e impadronirsi appieno di un modello alternativo di risposta all’illecito, inteso come sperimentale e comunque non in grado di affiancarsi alle consuete riposte punitive. Da questo punto di vista un ausilio prezioso deriva dall’approdo nel processo penale per adulti di istituti ispirati al paradigma riparativo, dimostratisi sin da subito capaci d’imprimere un’accelerazione all’affermarsi del nuovo modello. Conviene subito precisare come, nonostante le assonanze della formula definitoria, non rientri tra gli istituti in discorso l’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., che rappresenta piuttosto un’occasione mancata per allargare l’area della giustizia riparativa. Concepito sulla falsariga dell’omologo operante dinanzi al giudice di pace, si distacca da quell’archetipo proprio nel disconoscimento di alcuni profili essenziali a caratterizzare l’istituto in chiave riparativa. In particolare, manca la necessaria attenzione alla componente del danno criminale – id est le conseguenze dannose o pericolose del reato [continua ..]


I controversi rapporti tra giustizia riparativa e garanzie processuali

Applicato in maniera diffusa, ben al di là delle aspettative, l’istituto della messa alla prova ha suscitato un ampio e articolato dibattito, costringendo dottrina e giurisprudenza a confrontarsi con il nuovo paradigma. Rappresenta perciò un angolo visuale prezioso per un’analisi sui problemi aperti dalla tendenza evolutiva in atto, a partire dal difficile rapporto tra pratiche riparative e garanzie processuali. Da questo punto di vista, non sarebbe onesto disconoscere le difficoltà di ascrivere senza remore la messa alla prova nell’alveo riparativo: l’ostacolo deriva in primis dall’ingombrante previsione del lavoro di pubblica utilità tra le misure indefettibili integranti il programma di trattamento. Benché, lo si è detto, i lavori socialmente utili e la prestazione di attività gratuita a favore della collettività rientrino tra gli strumenti riconducibili alla cassetta degli attrezzi riparativi, è altrettanto vero che la com­ponente autoritativa e il carattere indefettibile dell’obbligo collidono con i valori portanti della riparazione. E proprio alla luce del robusto arsenale di obblighi costitutivi il “programma di trattamento” (artt. 168-bis, commi 2 e 3, c.p. e 464-bis, comma 4, c.p.p.), incidenti in modo cospicuo sulla sfera di libertà dell’imputato, si è dubitato circa la reale natura dell’ordinanza ammissiva al rito: non già decisione interlocutoria, destinata a sospendere il corso ordinario dell’iter, ma “cripto-condanna”, diretta ad applicare una sanzione penale in difetto di un giudizio di colpevolezza [20]. E le maggiori perplessità al riguardo investono le prestazioni di rilievo sociale che l’imputato s’impegna a svolgere a vantaggio della collettività (artt. 168-bis, comma 3, c.p. e 464-bis, comma 4, lett. b, c.p.p.) e fra queste, quella vincolante del lavoro di pubblica utilità. Qui la disciplina offre il fianco ad assimilazioni intuibili: le misure racchiuse nella messa alla prova finiscono per sovrapporsi a quelle cui soggiacciono le tipologie di condannati in espiazione di pena [21]. Segue il distacco con i principi che governano il sistema penale: sul piano processuale, in specie, la cripto-condanna, inflitta a prescindere dall’accertamento sulla responsabilità, si risolve in un grave vulnus alla presunzione di [continua ..]


L’intervento della Consulta: la messa alla prova non è una pena

L’opinione non è però condivisa dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 91 del 2018, scioglie il nodo e fornisce una costruzione del nuovo rito del tutto differente. A suo dire, “consistenti argomenti” a favore dell’infondatezza delle questioni prospettate sarebbero desumibili dai profili di diversità riscontrabili tra patteggiamento e messa alla prova, capaci di conferire alla seconda un carattere spiccatamente innovativo. Qui emerge un’inedita chiave di lettura del nuovo rito, destinata a segnare l’abbandono della costruzione forgiata per il rito negoziale e tale da condurre al superamento delle consuete “categorie costituzionali penali e processuali”. Si riconosce che, mentre la sentenza concordata costituisce titolo esecutivo per l’applicazione di una pena, l’ordinanza dispositiva della messa alla prova non possiede un’analoga attitudine rispetto al programma di trattamento. Ma il deficit di forza cogente che la caratterizza non comporta affatto “l’esecuzione di una pena criminale sine titulo”, come asserisce il giudice a quo. Decisiva secondo la Corte è la natura delle misure disposte: si ritiene, infatti – e l’enunciato è davvero rivoluzionario – che il programma di trattamento non costituisce “una sanzione penale eseguibile come tale coattivamente, ma dà luogo a un’attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare con l’unica conseguenza che il processo riprende il suo corso”. Si coglie in tal modo la caratteristica saliente dell’istituto che riserva “alla volontà dell’imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova ma anche la sua esecuzione”. Può così escludersi l’asserito contrasto con il canone ex art. 27, comma 2, Cost. perché, se è vero che la sanzione deve di necessità discendere da una condanna dotata di forza esecutiva – e non è tale il provvedimento ex art. 464-quater c.p.p. – l’indissolubilità del nesso poena-iudicio non è invocabile quando venga meno uno dei termini della relazione. La conclusione assume una portata dirompente. Se la misura di cui consta la prova esula dal genus sanzionatorio, davanti al fatto di reato il sistema si apre a [continua ..]


Ostacoli e prospettive

Non s’ignorano le smagliature della costruzione proposta. Il carattere autoritativo che caratterizza taluni contenuti del trattamento tende a spingere il meccanismo di probation accolto dal codice lontano dagli archetipi riparativi. E tuttavia i limiti innegabili dell’istituto ideato dal legislatore non devono indurre ad un atteggiamento di chiusura. Occorre semmai dedicarsi a smussare le punte di più aspro contrasto tra la disciplina e il modello di riferimento. I suggerimenti non mancano e alcuni possono derivare dalla ormai consolidata esperienza della giurisdizione di pace e minorile. Più in generale, il funzionamento della messa alla prova richiede un innovativo approccio da parte dei soggetti chiamati ad elaborare e accogliere il progetto di trattamento, i quali dovranno interpretare in chiave riparativa tutta la gamma di misure offerta dalla nuova disciplina. Così il contenuto della pro­va dovrà privilegiare lo strumento qualificante della mediazione, mentre le prestazioni a favore della collettività dovranno necessariamente correlarsi alla concreta natura dell’offesa, sì da valorizzarne il significato reintegrativo del tessuto sociale. De iure condendo, è invece senz’altro condivisibile la soluzione di favorire l’innesto dell’iter riparativo fin dai primi momenti delle indagini preliminari, dove – è dimostrato – si accrescono le potenzialità dell’incontro reo-vittima, ancora liberi dal ruolo formalizzato di parti contrapposte. L’eventuale epilogo favorevole del percorso potrebbe avere effetti preclusivi dell’azione penale, senza, peraltro, prefigurare alcun vulnus al principio di obbligatorietà qualora l’esito riparativo, misurabile attraverso univoci indici legali, si sottragga a valutazioni arbitrarie per declinare uno dei presupposti dell’inidoneità richiesta dall’art. 125 disp. att. c.p.p. [26]. Sul piano degli obiettivi la mancata attivazione del processo consentirebbe di rispondere appieno alle esigenze deflative e al contempo escludere alla radice il contrasto con la presunzione d’innocenza. Allo stato dell’arte, può dirsi che la coraggiosa pronuncia della Corte costituzionale segni un punto di non ritorno: se le prescrizioni incluse nella messa alla prova esulano dal genus sanzionatorio, in virtù del carattere volontario che le caratterizza, la [continua ..]


NOTE