Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il ne bis in idem internazionale e i limiti alla sua applicazione (di Novella Galantini)


Il principio secondo cui nessuno può essere perseguito più volte per lo stesso fatto può essere rinvenuto nei sistemi processuali penali interni, mentre la applicazione della regola nei rapporti tra Stati si fonda soltanto sulla presenza di trattati che la prevedano. In ambito europeo, sulla base di specifiche previsioni, il principio del ne bis in idem riceve invece una effettiva applicazione.

The principle ne bis in idem international law and limits to its application

The principle according which a person should not be prosecuted more than once for the same criminal conduct can be found in national criminal law systems, but the recognition of the rule in international law is based only on the treaties between States. The ne bis in idem provision in European context guarantees instead effectiveness of the rule against double jeopardy.

Il ne bis in idem internazionale e i limiti alla sua affermazione La più frequente attenzione al tema della duplicazione dei procedimenti in idem non è immune dalla influenza delle fonti europee e dalla correlata giurisprudenza delle Corti supranazionali che ha conferito rilevanza ad un principio storicamente presente negli ordinamenti giuridici nazionali. Sul piano interno il rilievo del divieto ex art. 649 c.p.p. ha portato a interpretazioni più ampie rispetto al passato così da aprirsi alla logica della litispendenza e ad un maggiore approfondimento dei quesiti sottesi alla questione della identità del fatto [1]. Sul piano europeo ancora più forte si è manifestata l’a­pertura alle applicazioni più svariate, che vedono e hanno visto subentrare alla tradizionale dimensione del principio applicato sul versante penale, il piano multilivello che concede al ne bis in idem di appropriarsi di spazi ulteriori, fino a confrontarsi con il rapporto tra processo penale e giudizi in senso lato amministrativi. La prospettiva pluridimensionale del principio non ha tuttavia inciso sulle espressioni del ne bis in idem internazionale che pare quasi costituire una fattispecie residuale, ancorata ad accordi e ai relativi Stati aderenti [2], che ancora non può mutuare pienamente le categorie interpretative applicate in sede europea ed eurounitaria sulla scorta delle relative fonti. Nonostante il fatto che il principio contro la duplicazione del processo sia stato affermato nelle sedi internazionali in tempi molto risalenti [3] rispetto alla ‘preclusione europea’, si può dire che soltanto quest’ultima sia ad oggi sussistente in concreto, in quanto fondata su uno spazio giudiziario europeo al quale non può dirsi corrispondente uno spazio giudiziario internazionale. Pur avendo le più alte sedi giurisdizionali nazionali riconosciuto al ne bis in idem il valore di diritto civile e politico [4], lo sbarramento all’esplicarsi dei suoi effetti sul piano dei rapporti tra ordinamenti che esulano dall’ambito dell’Unione o estranei alle convenzioni, trova la sua fonte nelle previsioni nazionali che solitamente applicano il principio di territorialità o i criteri di personalità attiva e passiva ovvero di universalità [5], quali parametri di collegamento per il radicarsi della giurisdizione, con il conseguente disinteresse per il giudizio già svoltosi all’estero sugli stessi fatti. In questo senso si profilano le disposizioni del codice penale sulla punibilità, secondo la legge italiana, dei reati, comuni o politici, commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero (artt. 7-10 c.p.). La disciplina menzionata, non modificata dalla legge di riforma del libro XI del codice di procedura penale [6], risulta tra [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020