Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L´atto abnorme dopo le Sezioni Unite: verso una dilatazione concettuale? (di Filippo Lombardi, Giudice del Tribunale di Lagonegro)


La Corte di cassazione ha statuito, in senso affermativo, sulla abnormità del provvedimento con cui il giudice, dopo aver erroneamente dichiarato la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per irregolarità della procedura di notificazione, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero facendo così indebitamente regredire il procedimento penale. La breve annotazione qui proposta si prefigge lo scopo di soppesare il principio di diritto confrontandolo con le acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di abnormità.

The abnormal act after the joint sections: towards a conceptual expansion?

The Court of Cassation ruled, in a positive sense, on the abnormality of the provision with which the judge, after having erroneously declared the nullity of the document initiating the proceedings due to irregularities in the notification procedure, transmitted the documents to the public prosecutor, thus regressing the criminal proceedings unduly. The brief note proposed aims to weigh the principle of law by comparing it with the doctrinal and jurisprudential acquisitions on the subject of abnormality.

È abnorme la regressione del procedimento se la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo è sbagliata   MASSIMA: Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero è abnorme, perché avulso dal sistema processuale.   PROVVEDIMENTO: (Omissis). RITENUTO IN FATTO Il Giudice di pace di Livorno, con ordinanza resa all’udienza del 23 maggio 2022, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di E.K.O. e S.A., imputati del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quater, oltre che di un terzo soggetto, K.M., imputato del reato di cui al stesso D.Lgs., art. 10-bis. Ha rilevato, per E.K.O., che la citazione a giudizio fu notificata presso il difensore di ufficio nonostante quest’ultimo, interpellato ai sensi dell’art. 162 c.p.p., comma 4-bis – introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 –, avesse rifiutato l’indicazione di domiciliatario; e, per S.A., che la citazione fu notificata al difensore di ufficio presso il cui studio professionale l’imputato aveva eletto domicilio e che però il difensore, come dallo stesso dichiarato all’udienza, non era stato interpellato per il necessario assenso alla domiciliazione ai sensi, ancora una volta, dell’art. 162 c.p.p., comma 4-bis, aggiungendo che, in ogni caso, dal verbale di identificazione redatto nei confronti di A. risultava comunque un domicilio dichiarato. Dichiarata la nullità della notificazione della citazione a giudizio, il giudice di pace ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ricevuti gli atti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità dell’ordinanza che, dichiarata la nullità, ha determinato la regressione del procedimento. 2.1. In merito alla posizione di E.K.O. (per mero errore materiale indicato con il nome dell’altro imputato K.M.) il Procuratore ricorrente ha richiamato la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui, pur quando il difensore non presti l’assenso alla domiciliazione, le notifiche degli atti sono validamente effettuate con consegna di copia allo stesso difensore, secondo quanto previsto dall’art. 161 c.p.p., comma 4. Ha quindi denunciato l’abnormità dell’impugnata ordinanza che ha determinato una irrimediabile stasi procedimentale, dal momento che la rinnovazione della notifica della citazione a giudizio non può che esser fatta con le stesse modalità di cui al menzionato art. 161, comma 4, già osservate. 2.2. In riferimento alla posizione di S.A. ha osservato che dalla lettura del verbale di [continua..]

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SOMMARIO:

1. La questione giuridica: l’abnormità della restituzione degli atti al pubblico ministero previa errata declaratoria di nullità della citazione a giudizio - 2. Le coordinate ermeneutiche in tema di abnormità e gli orientamenti a confronto - 3. La decisione delle Sezioni Unite e i rischi di espansione della categoria dell’abnormità - NOTE


1. La questione giuridica: l’abnormità della restituzione degli atti al pubblico ministero previa errata declaratoria di nullità della citazione a giudizio

Le Sezioni Unite si sono pronunciate di recente con la sentenza n. 42603/2023, con la quale sono stati affrontati più quesiti; quello cui si intende riservare particolare attenzione è relativo all’eventuale abnormità del provvedimento con il quale il giudice, erroneamente dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio per vizi della procedura di notificazione, restituisca gli atti al pubblico ministero indicandogli le modalità da adottare successivamente per la corretta notifica all’interessato. Come segnalato dalla sezione rimettente [1], secondo un primo orientamento l’ordinanza di restituzione sarebbe abnorme poiché essa si colloca al di fuori del sistema processuale determinando una indebita regressione del procedimento: il giudice infatti ha il dovere di rinnovare la notifica rimuovendo ogni profilo di irregolarità, ma non il potere di restituire gli atti al pubblico ministero [2]; l’abnormità cederebbe in favore della mera illegittimità, solo quando la trasmissione degli atti all’organo d’accusa sia causato dalla omissione totale della procedura notificatoria da parte di quest’ultimo [3]. Secondo l’orientamento minoritario, al fine di prevenire l’indebita elusione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la nozione di abnormità va maneggiata con particolare prudenza, dovendosene privilegiare una interpretazione restrittiva; in particolare non possono essere qualificati anomali i provvedimenti che siano espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determinino la stasi del procedimento: occorrerà, in particolar modo, valutare se l’atto giudiziale esorbiti dai modelli procedurali o se esso abbia comportato una stasi insuperabile del procedimento, per essere il pubblico ministero posto nella condizione di dover compiere un atto nullo [4]. Nel caso di specie, secondo i sostenitori del secondo orientamento, la trasmissione degli atti al pubblico ministero rientrerebbe tra i poteri assegnati dall’ordinamento al giudice, e la regressione della procedura sarebbe superabile col compimento di ulteriori attività propulsive da parte dell’organo di accusa [5].  


2. Le coordinate ermeneutiche in tema di abnormità e gli orientamenti a confronto

  Per la risoluzione del quesito, le Sezioni Unite muovono dai principi stabiliti dalla sentenza “Manca” [1], nell’ambito della quale si è chiarito che il giudice non ha il potere di dichiarare nullo l’atto introduttivo per questioni legate ai vizi della notificazione e, conseguentemente, ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché disporre egli stesso la rinnovazione della notifica dell’atto: pertanto, l’ordinanza emessa in conseguenza di dette violazioni è da ritenersi abnorme siccome si pone fuori dal sistema e determina una indebita regressione del processo. L’assunto è stato ridimensionato dalle stesse Sezioni Unite nel 2009 con la nota sentenza “Toni” [2], con la quale è stato posto un freno al tentativo di dilatazione del concetto di abnormità funzionale: si è sostenuto che la stasi processuale non si verifica quando, pure in ipotesi di regressione, le conseguenze del provvedimento anomalo sono rimediabili per mezzo di attività propulsive legittime, ma soltanto quando il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che si risolva in un atto nullo. Allo stesso modo, è stata circoscritta la nozione di abnormità strutturale, la quale si verifica soltanto quando il giudice eserciti un potere non attribuito dall’ordinamento o nel caso di deviazione del provvedimento dallo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti [3]. Va osservato incidentalmente che le delimitazioni adottate in materia di abnormità paiono suffragate da altre due decisioni della Corte di cassazione a sezioni unite pronunciate negli ultimi tre anni. Si fa riferimento in primo luogo alla sentenza n. 10728/2021 [4], con la quale il giudice nomofilattico nella sua più ampia composizione ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca gli atti al pubblico ministero, perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato. In secondo luogo, il richiamo è alla sentenza n. 37502/2022 [5], con la quale è stato invece ritenuto abnorme il [continua ..]


3. La decisione delle Sezioni Unite e i rischi di espansione della categoria dell’abnormità

Tornando al caso di specie, le Sezioni Unite ritengono che il provvedimento con cui il giudice restituisca al pubblico ministero gli atti dopo aver erroneamente dichiarato la nullità del decreto introduttivo per vizi della notificazione sia abnorme in quanto non rientra tra i poteri assegnati dall’ordinamento, che, anzi, impone all’organo giudicante di occuparsi della rinnovazione della notifica: tale atto, perciò, sarebbe affetto da abnormità in quanto estraneo al sistema. Pacifico è che in effetti non si verte nell’ambito dell’abnormità funzionale nell’accezione che la lega allo stallo procedurale, siccome con l’ordinanza di trasmissione degli atti e regressione del procedimento non si pone il pubblico ministero nella irrazionale condizione di dover porre in essere un atto nullo per dare nuovo impulso alla procedura: egli potrà replicare l’atto in una veste identica a quella già attribuita e potrà notificarlo in base alla procedura prescritta, riguadagnando, seppur con ritardo, la fase degli atti introduttivi cui si era prima pervenuti e nella quale si è esternato l’atto del giudice in esame. Mette conto rilevare come la pronunzia qui brevemente annotata, intanto, confermi ancora una volta l’autonomia dogmatica delle figure di abnormità strutturale e funzionale. Nel caso di specie, infatti, l’abnormità è stata rilevata in una situazione processuale ove certamente alla regressione non si era coniugata la stasi irreversibile della procedura: con la sentenza in parola, le sezioni unite prendono dunque, implicitamente, le distanze dall’orientamento dottrinale, in premessa richiamato, che richiede quale carattere ineludibile dell’atto abnorme l’effetto paralizzante sulle cadenze procedimentali. Le perplessità si annidano invece sul fronte dell’abnormità strutturale. Nello specifico, giova sinteticamente ribadirlo, le sezioni unite hanno iscritto l’ordinanza di restituzione degli atti nel circuito dell’abnormità poiché essa non è prevista dall’ordinamento, che impone invece al giudice di rinnovare la notificazione. Il distillato ermeneutico confezionato dalle Sezioni Unite con la sentenza in esame, a parere di chi scrive, rischia di confermare la tendenza all’estensione del concetto di atto abnorme sotto il profilo strutturale, [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2024