Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


I limiti alla riconducibilità dei provvedimenti del P.M. nella categoria degli atti abnormi (di Federico Lucariello)


L’Autore, dopo aver analizzato la questione relativa alla competenza per territorio in ipotesi di corruzione in atti giudiziari, si sofferma compiutamente sulla possibilità di ritenere affetto da abnormità – funzionale o strutturale – un atto del Pubblico Ministero, con specifico riferimento alla situazione in cui, a fronte di una sentenza di incompetenza per territorio, il Pubblico Ministero così individuato si spogli a sua volta del fascicolo senza alcun provvedimento giurisdizionale e, aggirando la sentenza emessa ex artt. 22 ss. c.p.p., disponga la trasmissione degli atti ad altro ufficio di Procura.

The limits to the accountability of the Public Prosecutor's measures in the category of abnomal acts

After having analyzed the question of territorial jurisdiction in judicial corruption cases, the Author fully addresses the possibility of considering affected by – functional or structural – abnormality an act of the Public Prosecutor, with particular reference to the situation in which, in front of a judgment of incompetence by territory, the Public Prosecutor so identified refuses the file without any judicial remedy and, by circumventing the judgment given according to articles 22 and following of the Code of Criminal Procedure, orders the file’s transmission to another Public Prosecutor’s Office.

PREMESSA La Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di abnormità dell’atto processuale, analizzando questa volta il profilo quasi inedito dell’applicabilità della predetta sanzione ad atti del pubblico ministero. Prima di approfondire le questioni affrontate dalla Corte, appare imprescindibile una ricostruzione della vicenda che ha originato il provvedimento. Il procedimento concerne più ipotesi di corruzione in atti giudiziari, originariamente tutte incardinate innanzi al Tribunale di Milano. Nel corso dell’udienza preliminare il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e disposto la trasmissione degli atti alle tre procure presso i Tribunali territorialmente competenti. In data di poco successiva, sempre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, trasmetteva ai predetti uffici un verbale di sommarie informazioni alla luce del quale era possibile radicare la competenza per territorio nuovamente innanzi al tribunale di Milano. A fronte di ciò, le procure di Monza e Treviso disponevano una nuova trasmissione degli atti al Tribunale di Milano che, a sua volta, procedeva alla iscrizione nel registro delle notizie di reato e alla riunione dei procedimenti. Viceversa, la Procura di Pescara provvedeva semplicemente alla modifica della imputazione, investendo della questione di competenza scaturita dal verbale di sommarie informazioni il Giudice dell’Udienza preliminare. I provvedimenti delle procure di Monza e Treviso e quelli conseguenti della procura di Milano sono oggetto di ricorso per cassazione in quanto ritenuti abnormi sotto molteplici profili. Più nello specifico si deduce l’abnormità sia strutturale che funzionale dei provvedimenti di nuova trasmissione degli atti delle procure di Treviso e di Monza. Sul piano strutturale, i provvedimenti appaiono al ricorrente come il frutto di «un conflitto trasversale di competenze» tra un organo giudicante e organi requirenti non riconducibile in alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 28 e 54 c.p.p. Altresì è considerata anomala l’attività posta in essere dalla Procura di Milano già nell’espletamento di ulteriori indagini nel procedimento connesso ex art. 371 c.p.p. e nella trasmissione dello stesso nei fascicoli inviati a Monza e Treviso ove nessun effetto poteva essere riconosciuto allo stesso, essendo spirato il termine delle indagini. Il ricorrente deduce, poi, che i provvedimenti delle procure di Treviso e Monza sarebbero affetti da abnormità di tipo funzionale, sostanziandosi in una regressione del procedimento in aperta violazione del principio di irretrattabilità dell’azione penale. Infine, ci si duole del fatto che il superamento di una sentenza di incompetenza per territorio da parte degli Uffici di procura avrebbe rappresentato un «arbitrario svolgimento di un’attività [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio