Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Lorenzo Pelli)


Prescrizione del reato e contestazione suppletiva

(Cass., sez. un., 14 dicembre 2023, n. 49935)

Le Sezioni Unite, intervenute a dirimere un contrasto intepretativo, hanno affermato che, «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato».

Il contrasto giurisprudenziale traeva origine dalla contrapposizione fra la ritenuta natura dichiarativa o natura costitutiva della contestazione della recidiva che le Sezioni Unite in commento definiscono “fuorviante” come contrapposizione. In proposito, le S.U., richiamando Cass., sez. V, 2 luglio 2019, Cassarino, rilevano che la contestazione per la recidiva, così come per le circostanze aggravanti in generale, ha natura ricognitiva, vale a dire dimostrativa della scelta, da parte del pubblico ministero, di voler “attribuire rilievo ad una condizione soggettiva preesistente dell’imputato ovvero ad una connotazione specifica del fatto-reato, cui corrisponde una facoltà di scelta da parte del giudice, di ritenere o meno rilevante, dal punto di vista delle conseguenze in termini di determinazione della pena, la contestazione stessa, nonché, specularmente, le facoltà previste per l’imputato in funzione dell’esercizio della propria difesa”. Sul piano processuale, con riferimento alla contestazione della recidiva da parte del pubblico ministero, si richiama la sentenza costituzionale del 15 novembre 2022, n. 230 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 521 c.p.p., comma 2, c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede – come quando il giudice accerti che il fatto è diverso da quello contestato – che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione (nel caso di specie si trattava proprio della recidiva non contestata a un imputato, gravato di numerosi precedenti risultanti dal certificato del casellario giudiziale). In particolare, la sentenza in commento evidenzia quanto da quella pronuncia costituzionale sia chiaro che l’indicazione delle circostanze aggravanti costituisca una componente essenziale e indefettibile della contestazione da parte dell’accusa. Ciò, del resto, in linea le norme del codice di rito ove è prescritta l’enunciazione “in forma chiara e precisa” del fatto e delle circostanze aggravanti (v. artt. 417, comma 1, lett. b), 429, comma 1, lett. c),  450, comma 3, 456, comma 1 e art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. la cui mancanza produce la nullità dell’atto di esercizio dell’azione penale (in tal senso, v. anche Cass., sez. un., 18 aprile 2019, Sorge, n. 24906, in CED Cass., n. 275436-01). Per risolvere il quesito interpretativo, le Sezioni Unite fanno riferimento alla portata applicativa del principio previsto dall’art. 129 c.p.p. ed ai suoi effetti. A questo proposito, specificano come “la situazione processuale di cui si tratta è quella del giudice di primo grado che, in sede di decisione, prende atto che al momento della contestazione suppletiva [continua..]

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Fascicolo 2 - 2024