Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Lorenzo Agostino e Nicolò Di Paco)


Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia nell’Unione europea

di Lorenzo Agostino

Dando seguito alla comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 relativa alla «[d]igita­liz­zazione della giustizia nell’Unione europea. Un pacchetto di opportunità», il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento 2023/2844/UE «sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria».

Scopo dichiarato dell’intervento è quello di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure giudiziarie, nonché di agevolare l’accesso alla giustizia, mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, con evidenti benefici sul piano dei costi e delle tempistiche. Non solo: con specifico riguardo al settore penale, l’opera di digitalizzazione dovrebbe costituire un passo avanti dell’Unione nella lotta alla criminalità transfrontaliera e, al contempo, dovrebbe assicurare una maggiore protezione della riservatezza dei soggetti coinvolti, dato l’elevato livello di sicurezza che le ICT disponibili sono in grado di garantire (considerando n. 4 del regolamento). Al fine di conseguire gli obiettivi avuti di mira, il regolamento ha modificato una serie di atti analoghi tra cui spicca, con riferimento alla materia penale, il regolamento 2018/1805/UE «relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca»; per quanto riguarda, invece, le direttive e le decisioni quadro afferenti alla materia della cooperazione giudiziaria, esse sono state revisionate dalla direttiva 2023/2843/UE. Procedendo con l’analisi dell’articolato, come si ricava dalla lettera dell’art. 1, § 1, il regolamento istituisce «un quadro giuridico uniforme per l’uso di mezzi di comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale», oltreché «tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile e commerciale». Più nel dettaglio, l’atto «si applica alla comunicazione elettronica nell’ambito di procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, come previsto agli articoli 3 e 4» (art. 1, § 2). L’art. 3, § 1, delinea le caratteristiche del sistema informatico attraverso cui deve avvenire la trasmissione degli atti elencati nell’allegato I (relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale) e nell’allegato II (relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e in cui figura, tra l’altro, il riferimento al mandato di arresto europeo, all’ordine di protezione europeo e all’ordine europeo di indagine). Detto sistema è decentrato, nel senso che consta di «una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell’Unione» (art. 2, n. 3), e deve essere «sicuro, efficiente e affidabile». Più specificamente, come si apprende dal considerando n. 20 del regolamento, «il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi [continua..]

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Fascicolo 2 - 2024