Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'insindacabilità parlamentare sui social: la posizione della Consulta e le prospettive di riforma (di Marta Mengozzi, Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


La sentenza n. 241/2022 applica alla diffusione di opinioni tramite i social media orientamenti ormai consolidati e piuttosto restrittivi in tema di insindacabilità parlamentare. Il lavoro esamina la decisione, anche alla luce del recente dibattito sulla necessità di un aggiornamento delle posizioni più tradizionali che tenga conto del crescente rilievo politico della comunicazione on line per i membri delle Camere.

Parliamentary immunity on social networks: the position on the Italian Constitutional Court and the prospects of reform

The decision n. 241/2022 of the Italian Constitutional Court applies a settled and restrictive case-law on parliamentary immunity to the spread of opinions through social media. The paper examines the judgment, also in the light of the recent debate about the need to update the more traditional positions on the subject, taking into account the increasing political importance of on line communication for members of Parliament.

Insindacabilità parlamentare e diffamazione su Facebook MASSIMA: Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. PROVVEDIMENTO: (Omissis) RITENUTO IN FATTO 1.– Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall’allora deputato Stefano Esposito – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook – fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. 2.– Il ricorso è promosso nell’ambito del giudizio penale avviato nei confronti del deputato Esposito, imputato, ai sensi dell’art. 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), poiché, quale autore dello scritto apparso sul sito internet www.Facebook.com/stefanoesposito pubblicato il 1° settembre 2012, avrebbe offeso la reputazione di D. L., G. V. e G. R., affermando: «stanotte durante l’attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un pò chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto coordinato da [D. L.], portavoce di [G. R.] che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!». 2.1.– A seguito della querela presentata dalle persone offese, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, ritenendo che le affermazioni dell’imputato avessero contenuto diffamatorio e fossero aggravate dall’attribuzione di fatti determinati e dalla diffusione dell’offesa con un mezzo di pubblicità. 2.2.– Nel corso del giudizio, l’imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il Tribunale adito disponesse la trasmissione degli atti per le determinazioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato). 2.3.– Il Tribunale di Torino, ritenendo «non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la [continua..]

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SOMMARIO:

1. L’applicazione a Facebook della giurisprudenza sull’insindacabilità nella sentenza della Corte costituzionale n. 241/2022 - 2. Il nodo del «nesso funzionale» - 3. Il dibattito sulle prospettive evolutive dell’insindacabilità parlamentare - NOTE


1. L’applicazione a Facebook della giurisprudenza sull’insindacabilità nella sentenza della Corte costituzionale n. 241/2022

Con la sentenza n. 241/2022 la Corte costituzionale torna ancora una volta su alcune delle classiche questioni affrontate nella propria giurisprudenza sull’insindacabilità parlamentare, applicando le soluzioni più consolidate [1] anche alle espressioni divulgate sui social media. Invero, la comunicazione on line si era già affacciata nella casistica dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato su tale materia in un giudizio del 2013, nel quale ci si riferiva ad una dichiarazione fatta da un senatore sul proprio sito internet: in quell’occasione, la difesa del Senato aveva sollecitato un aggiornamento del concetto di «nesso funzionale», affermando che tale esigenza risultava esaltata «in ragione delle diverse attuali modalità di “comunicazione politica”, fra le quali si evocano – in quanto significative nella vicenda in esame – “nuove forme di tecnologia comunicativa (siti web, blog, Twitter, Facebook, ecc.)”» [2]. Già allora la Consulta aveva respinto la richiesta di estendere la tutela dell’insindacabilità a «tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione, specie se questa sia riferibile alla dialettica politica, ovvero alla critica politica», ritenendo la proposta connotata da eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti e non in grado di definire un effettivo collegamento diretto tra le opinioni espresse e gli atti della funzione [3]. Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale – pur senza tornare esplicitamente sul punto – conferma la posizione assunta in tale precedente, utilizzando anche per la comunicazione via Facebook una ormai stabilizzata [4] e piuttosto restrittiva interpretazione del nesso funzionale che deve legare le opinioni extra moenia agli atti nei quali si concretizza l’esercizio della funzione parlamentare perché le prime possano considerarsi coperte dalla garanzia costituzionale. Il caso in esame riguarda le dichiarazioni del deputato Stefano Esposito, contenute in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Da sempre sostenitore della realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e fortemente critico delle battaglie del movimento c.d. No-Tav, anche in relazione alle modalità di protesta, spesso connotate dall’uso della forza, il [continua ..]


2. Il nodo del «nesso funzionale»

L’individuazione del «nesso funzionale» è sempre stato l’aspetto più complesso e, al contempo, il fulcro della giurisprudenza costituzionale sul tema dell’insindacabilità per tutte le espressioni avvenute extra moenia [7]. Tanto che quando la l. n. 140/2003 ha tentato di imporre un’interpretazione più estensiva dell’immunità di cui all’art. 68, comma 1, Cost., con una disposizione – l’art. 3, comma 1 – che testualmente pareva collocarsi in netta discontinuità con gli orientamenti in parola [8], la Corte costituzionale [9], investita della questione, ha utilizzato lo strumento della decisione interpretativa di rigetto [10] per ricondurre “diplomaticamente” [11] la norma nell’alveo della propria lettura dell’insindacabilità, ribadendo la centralità di questo elemento di connessione: la formulazione dell’art. 3 della l. n. 140/2003, per la Consulta, «non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell’immunità». Se la necessità di tale collegamento con la funzione è sempre stato un punto centrale della giurisprudenza costituzionale, il significato in concreto dei due elementi che lo determinano e il rapporto tra di essi sono i nodi su cui si sono registrate nel tempo le maggiori critiche nel dibattito scientifico, fin dalle prime decisioni nelle quali si è definita l’impostazione del giudice costituzionale [12]. Peraltro, non può non registrarsi che l’applicazione di tali criteri, pur rivelandosi sempre piuttosto rigida, ha dato luogo ad alcune oscillazioni e impostazioni non del tutto uniformi. Senza poterne dare esaustivamente conto in questa sede, si possono, a titolo esemplificativo, ricordare i rilievi formulati in dottrina sul rapporto logico tra la corrispondenza di contenuto e il legame temporale, che hanno indotto a segnalare una certa difficoltà a comprendere quale sia, tra i due, il profilo preponderante [13]. Al riguardo, se si deve riconoscere che l’ordine del loro esame è un aspetto piuttosto ondivago, si può, però, forse osservare che essendo ambedue gli elementi chiamati in causa per poter [continua ..]


3. Il dibattito sulle prospettive evolutive dell’insindacabilità parlamentare

La Corte, insomma, nella decisione in esame, pare prendere l’occasione per ribadire i suoi orientamenti più rigorosi in materia di insindacabilità, confermando di non ritenere necessario “ammorbidire” i propri parametri valutativi di fronte al crescente ruolo politico della comunicazione on line. Tale atteggiamento merita di essere segnalato soprattutto perché si colloca nel contesto di una ripresa del dibattito su eventuali riforme della disciplina dell’insindacabilità recentemente sviluppatosi nel corso di una serie di audizioni informali organizzate dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati (che si sono svolte tra aprile e giugno 2023) [17] sulle «prospettive evolutive dell’insinda­cabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica, e in particolare dei social media». L’avvertita esigenza di dare una copertura maggiore all’immunità in parola estendendola a forme di comunicazione politica poste in essere con le modalità e i tempi degli strumenti on line, e quindi caratterizzate da maggiore immediatezza rispetto ai tradizionali atti del dibattito parlamentare, si è posta nell’ambito del ciclo di audizioni non tanto nei termini di una riforma costituzionale (politicamente difficile e neppure ipotizzata) ma piuttosto in quelli della ricerca di strumenti compatibili con l’attuale contenuto della Carta. Coerentemente con tale obiettivo, le proposte più interessanti sono in effetti state rivolte a un diverso o più esteso uso di mezzi già previsti o a modifiche dei regolamentari parlamentari che amplino le possibilità comunicative dei parlamentari qualificabili come intra moenia, utilizzando la rete come una sede nella quale possa svolgersi o proseguire l’attività delle Camere. Al di là delle singole soluzioni tecniche, l’orientamento sembra, in altri termini, quello di rapportarsi alla giurisprudenza costituzionale prendendone atto e cercando, in qualche modo, di allargare on line il perimetro delle mura delle Camere. Così, tra le diverse idee avanzate dagli studiosi auditi, si segnala quella della creazione di una piattaforma di divulgazione social che i parlamentari possano utilizzare per inserire direttamente i loro interventi (atti di sindacato ispettivo o interventi di fine seduta), anche prima o indipendentemente [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2023