Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Lorenzo Pelli)


Lo scioglimento del cumulo ex art. 78 c.p. va riferito alla pena del reato ostativo nella sua entità originaria

(Cass., sez. un., 14 luglio 2023, n. 30753)

La questione controversa sottoposta all’attenzione delle sezioni unite concerne il criterio di risoluzione del cumulo di pene concorrenti ove sia presente tra le fattispecie criminose oggetto di condanna anche un reato ostativo.

In particolare, le sezioni unite sono state chiamate a deliberare sul seguente quesito: «Se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini vada effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero operando una riduzione proporzionale rispetto all’applicazione del predetto criterio moderatore alla pena complessiva, derivante dal cumulo materiale».

segue

Il tema è stato oggetto di contrastanti orientamenti interpretativi. Secondo un primo indirizzo, lo scioglimento del cumulo di pene concorrenti va realizzato mediante un’operazione algebrica che quantifichi innanzitutto in quale proporzione la regola moderatrice di cui all’art. 78 c.p. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale. Una volta individuato il quantum, esso va poi parametrato a ciascun reato, imputando la parte di pena già espiata all’esecuzione dei reati ostativi (Cass., sez. I, 8 marzo 2019, n. 35794, Farina, in CED Cass., n. 276723, nonché Cass., sez. I, 19 dicembre 2014, n. 3130, ivi, n. 26206). Tale conclusione risulta evidente dal fatto che il Codice penale ha ripudiato sia il sistema dell’assorbimento sia quello del cumulo giuridico. Invero, il meccanismo adottato dal legislatore è quello del cumulo materiale (secondo l’adagio tot crimina tot poenae), il quale viene temperato dai limiti massimi di pena posti dall’art. 78 c.p. in ossequio al principio rieducativo della sanzione penale di cui all’art. 27, comma 3, Cost. che è incompatibile con l’irrogazione di pene perpetue. Un secondo filone giurisprudenziale sostiene che la presenza di una condanna per un reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari comporta che il cumulo deve essere sciolto basandosi sulla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria a prescindere da quanto disposto dall’art. 78 c.p. sul superamento della soglia massima di trenta anni di pena detentiva (Cass., sez. I, 1° giugno 2022, n. 26848, in CED Cass., n. 283360-01; Cass., sez. I, 18 maggio 2022, n. 24014, Cascone, ivi, n. 283186-01; Cass., sez. I, 26 marzo 2019, n. 18239, Di Mondo, ivi, n. 275670-01). Questa linea ermeneutica è stata mutuata dalla giurisprudenza della S.C. in tema di ammissione alla semilibertà ex art. 50, comma 2, ord. pen. ove è necessario valutare l’avvenuta espiazione di almeno la metà della pena. In tale ambito, qualora si sia in presenza di una pena unica derivante dal cumulo di una pluralità di condanne, è stato chiarito che occorre prendere in esame l’intera pena da espiare: senza prendere in considerazione la regola di cui all’art. 78, comma 1, n. 1, c.p. (Cass., sez. I, 27 febbraio 1993, n. 837, Di Girolamo, in CED Cass., n. 193632-01). Le sezioni unite in commento ritengono di dover aderire alla seconda impostazione. Più precisamente, il decisum della pronuncia oggetto di attenzione si basa (prendendo le mosse dalla sentenza Cass., sez. I, 26 marzo 2019, n. 18239, cit.) su di un argomento letterale e uno logico-sistematico. Sul primo versante è stato rilevato che il temperamento disposto dall’art. 78 c.p. non tiene conto delle singole entità delle pene che confluiscono nel cumulo. In altre parole, il legislatore non ha richiesto una [continua..]

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Fascicolo 5 - 2023