Il capo IV della l. 17 giugno 2022, n. 71, recante “Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del consiglio superiore della magistratura”, ha esteso il contingente numerico dei consiglieri, portando da sedici a venti i componenti togati e da dieci a otto quelli laici e modificando, conseguentemente, il quorum costitutivo necessario per la validità delle delibere.
Ha, inoltre, prolungato la durata delle commissioni, da dodici a sedici mesi, obiettivizzando i criteri per la loro composizione, in maniera da evitare patologiche forme di negoziazione.
Ha introdotto specifiche cause di incompatibilità per i consiglieri che compongono la commissione disciplinare al precipuo scopo di evitare un eccessivo accentramento di potere, non potendo essi comporre le commissioni competenti per gli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e per le incompatibilità dei magistrati, in ragione della loro diretta incidenza sulle carriere giudiziarie.
Chapter IV of the law of 17 June 2022, n. 71, containing "Provisions concerning the constitution and functioning of the superior council of the judiciary", extended the numerical contingent of councilors, bringing the professional members from sixteen to twenty and the lay members from ten to eight, consequently modifying the constitutive quorum necessary for the validity of resolutions.
It also extended the duration of the commissions, from twelve to sixteen months, objectivizing the criteria for their composition, in order to avoid pathological forms of negotiation.
It has introduced specific causes of incompatibility for the directors who make up the disciplinary commission with the main purpose of avoiding an excessive centralization of power, since they cannot compose the competent commissions for managerial and semi-executive positions, for professionalism assessments and for the incompatibilities of magistrates, due to their direct impact on judicial careers.
1. La composizione del Consiglio e i principi ispiratori dello svolgimento delle funzioni consiliari (artt. da 20 a 24 e 29) - 2. La riforma della Segreteria e dell’Ufficio Studi. L’apertura del Consiglio al pluralismo professionale (artt. da 25 a 27) - 3. La razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria (art. 28) - 4. La riforma elettorale: verso la parità di genere e il pluralismo territoriale (artt. da 30 a 39)
Il Capo IV della l. 17 giugno 2022, n. 71, recante “Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del consiglio superiore della magistratura”, rappresenta la parte dell’articolato normativo in cui alcuni dei principi ispiratori della riforma dell’ordinamento giudiziario, tra cui, in particolare, il pluralismo, la trasparenza, la valorizzazione del merito, l’efficienza e la parità di genere, hanno trovato una delle loro principali forme di espressione, riflettendo la propria portata innovativa nel riassetto strutturale e funzionale del Consiglio Superiore della Magistratura. Dalla disamina delle varie disposizioni che lo compongono, contenute in diciannove articoli (da 21 a 39), tutti immediatamente precettivi, anche attraverso un’analisi comparativa con le norme previgenti, sarà possibile cogliere gli elementi di novità e la relativa ratio ispiratrice. In questa direzione si muove già l’art. 21 l. n. 71 del 2022, che ha novellato l’art. 1 l. 24 marzo 1958, n. 195 (norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura) innanzitutto ridefinendo in senso ampliativo il numero complessivo dei componenti, sia togati che laici, passati rispettivamente da sedici e venti e da otto a dieci, ferma restando la proporzione di due terzi e di un terzo, come disposta dall’art. 104 Cost. Incidenter tantum giova rimarcare come tale incremento numerico abbia logicamente inciso anche sul quorum costitutivo, necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio; in tal senso l’art. 24 della legge di riforma ha modificato l’art. 4 l. n. 195/1958 prevedendo la necessaria presenza di quattordici componenti togati, anziché dieci, e di sette componenti laici, anziché cinque. La novella ha, inoltre, comportato l’introduzione di un secondo comma dell’art. 1 l. n. 195/1958 nel quale vengono esplicitati i principi a cui devono essere informati lo status e la funzione dei componenti del Consiglio, con un espresso riferimento all’indipendenza ed all’imparzialità, accompagnato dalla precisazione, relativa alla componente togata, secondo cui “i magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza”. Ferma restando l’immanenza di tali principi anche all’assetto normativo previgente, l’esplicitazione letterale riflette, con tutta [continua ..]
L’assetto strutturale del Consiglio Superiore della Magistratura viene completamente ridisegnato anche con riferimento ai cd. organi consiliari permanenti, quali la segreteria e l’ufficio studi e documentazione, ri-disciplinati rispettivamente dagli artt. 25 e 27 l. n. 71/2022, che hanno completamente rimodulato gli artt. 7 e 7-bis l. n. 195/1958. Oltre ad aver posto la Segreteria del Consiglio alle dipendenze funzionali del Comitato di Presidenza, le disposizioni in argomento rilevano in quanto rappresentano una delle più significative forme di estrinsecazione del principio pluralistico che ha ispirato la riforma, da intendersi declinato in termini di permeazione delle attività e delle funzioni consiliari da figure ed esperienze professionali diverse ed ulteriori rispetto a quelle giudiziarie, provenienti dall’accademia, dal foro e dalla dirigenza amministrativa. Oltre ad aver significativamente ampliato i contingenti numerici dei due organismi, passati da undici a diciotto, per la segreteria, e da otto a dodici per l’ufficio studi e documentazione, quale diretta conseguenza dell’innalzamento del numero dei consiglieri – nell’ottica di un incremento simmetrico e di un potenziamento armonico dell’intera struttura consiliare – la novella rileva sotto il profilo del pluralismo nella parte relativa alla nuova disciplina sul reclutamento dei componenti di entrambe le articolazioni. Premesso che, sul punto, una disciplina più puntuale è contenuta nell’art. 12, comma 2, del regolamento interno del Consiglio, secondo cui “Le nomine dei magistrati addetti alla segreteria e all’Ufficio Studi e Documentazione sono deliberate dal Consiglio, a seguito di interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio, su proposta della Terza commissione d’intesa con il Comitato di Presidenza. Il Consiglio, con circolare approvata su proposta della Terza commissione, stabilisce le modalità della selezione pubblica”, il legislatore della riforma è intervenuto in maniera dirompente prevedendo per l’accesso ad entrambe le funzioni lo svolgimento di una procedura selettiva di “valutazione dei titoli e colloquio” demandata a una commissione composta “da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di Presidenza”, con successiva formazione di una graduatoria [continua ..]
Altro criterio ispiratore della riforma, come enunciato in premessa, è quello della maggior efficienza che, sotto il profilo strettamente afferente all’organizzazione giudiziaria, risulta perseguito attraverso l’art. 28 il quale, nel novellare l’art. 10-bis l. n. 195/1958, ha raddoppiato il periodo di vigenza delle proposte tabellari degli uffici giudicanti, portandolo da due a quattro anni. Ai fini che qui rilevano, giova rimarcare la particolare complessità dei documenti organizzativi degli uffici giudiziari, sia dal punto di vista della loro stesura che della loro procedura di approvazione. Essi richiedono un iter lungo e articolato, ispirato alla garanzia, senza dubbio preziosa ed indefettibile, della effettiva partecipazione e del contraddittorio di tutti i magistrati, ed alla garanzia altrettanto irrinunciabile di un’istruttoria completa ed approfondita sia dei consigli giudiziari che del Consiglio Superiore, ma che, proprio per tali ragioni, occupa uno spazio temporale molto ampio che, non di rado, specie con riferimento alle tabelle degli uffici distrettuali di grandi dimensioni, ed in presenza di osservazioni e rilievi, approda alla deliberazione finale del C.S.M. in un periodo di tempo molto dilatato che, talvolta, rischia di lambire, se non di coincidere, con il tempo stesso di vigenza della tabella medesima (due anni). Il raddoppio del periodo di vigenza del documento organizzativo, da due a quattro anni, consente di diluire nel tempo i numerosi e complessi adempimenti che vi sono sottesi e, pertanto, appare maggiormente rispondente ad un riassetto ordinamentale ispirato a criteri di efficienza e razionalizzazione. È d’uopo rimarcare che, sebbene il testo normativo faccia riferimento ai soli uffici giudicanti, la riforma dovrebbe trovare applicazione anche rispetto ai progetti organizzativi degli uffici requirenti, in virtù della correlazione temporale del periodi di vigenza di entrambi i documenti, come espressamente prevista dall’art. 7, comma 1, della vigente circolare sull’organizzazione degli uffici di Procura (delibera del 16 dicembre 2020).