Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di lena Zanetti)


Italia – Uruguay: si rafforza la reciproca cooperazione in materia penale

Dopo il Trattato di estradizione (Montevideo, 11 maggio 2017), la cui ratifica è stata autorizzata dal nostro Paese con l. 25 novembre 2019, n. 151 (in G.U., 20 dicembre 2019, n. 298, sul quale v. D. Vigoni, I trattati bilaterali di estradizione e di assistenza giudiziaria con Costa Rica, Uruguay, Ecuador – La nota ministeriale sulla Brexit, in questa Rivista, 2020, n. 3, p. 571 ss.), due nuovi strumenti bilaterali vengono a potenziare le relazioni di cooperazione tra l’Italia e la Repubblica Orientale dell’Uruguay. Si tratta del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale e del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritti entrambi a Montevideo il 1° marzo 2019. La legge che ne ha autorizzato ratifica ed esecuzione – l. 20 aprile 2022, n. 45 – è stata pubblicata in G.U., 9 maggio 2022, n. 107 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 5, comma 1).

segue

Come si legge nel Dossier n. 484 (Schede di lettura, 6 ottobre 2021, AC 3241) i due accordi «consentiranno uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati». Il consolidamento su basi convenzionali delle reciproche relazioni giunge dunque quanto mai opportuno. Rispetto all’ambito dell’assistenza giudiziaria, l’adozione di norme ad hoc è stata sollecitata non solo dalla mancanza di trattati bilaterali, ma anche «dall’evoluzione dell’at­tuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi» (Relazione al d.d.l. AC 3241). Rispetto al settore del trasferimento delle persone condannate, l’esigenza di stipulare un accordo in materia «trova fondamento nella mancanza di altro strumento giuridico applicabile a tal fine», non avendo l’Uruguay aderito alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 marzo 1983), aperta alla sottoscrizione e all’adesione anche di Stati che non ne siano Parti (Dossier n. 484, Schede di lettura). Entrambi i testi sono redatti in lingua italiana e spagnola, le due versioni facenti egualmente fede. L’entrata in vigore di ciascun Trattato è fissata – ai sensi, rispettivamente, dell’art. 30 e dell’art. 22 – alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite via diplomatica, l’espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Sotto il profilo temporale, entrambi i Trattati si applicheranno ad ogni richiesta presentata successivamente alla rispettiva entrata in vigore, anche quando i reati siano stati commessi (art. 30, Trattato di cooperazione giudiziaria) o le condanne inflitte (art. 20, Trattato sul trasferimento delle persone condannate) prima della rispettiva entrata in vigore. Sul piano del contenuto i due testi non si discostano in modo significativo dalla matrice tipica che connota gli accordi in materia, pur mostrando taluni profili di originalità riguardo a singole clausole, come è possibile evincere dalla disamina dell’articolato di ciascuno di essi. A) Il Trattato di cooperazione giudiziaria Il Trattato si compone di un sintetico preambolo – in cui le Parti Contraenti si danno atto, tra l’altro, del comune intento di «reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell’uguaglianza e del mutuo interesse» – e di trenta articoli. Il suo ambito applicativo è definito dall’art. 1, ai sensi del quale le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria «a condizione che [continua..]

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Fascicolo 6 - 2022