Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il diritto dell´ente di beneficiare della messa alla prova (di Giulio Garuti, Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università di Modena e Reggio Emilia)


Tra gli interrogativi che, negli ultimi anni, hanno maggiormente agitato la dottrina e la giurisprudenza di merito, una posizione di rilievo occupa la possibilità per la persona giuridica, imputata ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Dopo aver ripercorso le argomentazioni utilizzate vuoi dall’orientamento restrittivo vuoi da quello estensivo, cui si ritiene di aderire, il contributo si sofferma sugli sviluppi che potranno, anche in un futuro molto prossimo, riguardare tale delicata questione interpretativa.

Parole chiave: sospensione del procedimento con messa alla prova – responsabilità amministrativa da reato degli enti – probation.

Corporate right to request the suspension of proceedings pending probation

In recent years, scholars and courts have often discussed the possibility for corporations to request the suspension of proceedings pending probation. Having examined the arguments used by both the restrictive and the extensive approach, the article focuses on the developments that may, even in the near future, concern this delicate issue.

SOMMARIO:

1. L’“incompiutezza” della disciplina processuale del d.lgs. n. 231/2001 - 2. Chiusure... - 3. ... E aperture interpretative - 4. Futuribili - NOTE


1. L’“incompiutezza” della disciplina processuale del d.lgs. n. 231/2001

Animata dalla volontà, da un lato, di superare l’impronta carcerocentrica del nostro sistema penale e, dall’altro lato, di ridimensionare l’ormai insostenibile carico giudiziario, la l. 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto, agli artt. 168-bis ss. c.p. e 464-bis ss. c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti [1]. Da allora, l’imputato maggiorenne ha il diritto di chiedere, per fattispecie di reato di medio-bassa gravità, la sospensione delle attività procedimentali, per sottoporsi a un programma di reinserimento sociale che prevede alcune attività, come la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose della condotta criminosa, il risarcimento del danno cagionato, ove possibile, e lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. Al pari dell’omonimo e più risalente meccanismo dedicato ai minorenni (artt. 28 e 29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448) [2], cui l’istituto de quo è senza dubbio ispirato, nella eventualità in cui le richiamate prescrizioni vengano correttamente espletate, il reato si estingue; all’opposto, il processo riprende il suo regolare corso. Tra le questioni di maggiore interesse che il c.d. probation ha posto agli studiosi e agli operatori pratici, una posizione di rilievo occupa il dibattito relativo alla sua applicabilità nel rito preordinato all’accertamento della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche. Come noto, d’aiuto non risulta certo la l. n. 67/2014, le cui previsioni tacciono sul punto. Occorre subito rilevare come la nascita di questioni interpretative di questo tipo sia determinata dalla incompiutezza della disciplina dedicata, dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, all’iter procedurale di cui sono protagonisti i soggetti «metaindividuali» [3]; incompiutezza su cui vale la pena soffermarsi preliminarmente. Consapevole dell’antieconomicità di una disciplina codicistica volta a regolare il rito di pertinenza degli enti in ogni suo aspetto, il legislatore si è limitato a prevedere che l’accertamento debba avvenire nell’osservanza delle norme richiamate al capo III (artt. 34-82) del d.lgs. n. 231/2001, nonché «secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271», in quanto compatibili (art. 34). Non solo. [continua ..]


2. Chiusure...

Interpellata per la prima volta sulla possibilità di estendere la disciplina del probation agli enti collettivi, la giurisprudenza di merito ha promosso una interpretazione restrittiva. Ci si riferisce all’ormai nota ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha assunto, con riferimento al tema qui oggetto di analisi, una posizione del tutto formalista. La motivazione prende le mosse dalla impossibilità di scorgere, nel panorama normativo di riferimento (codice penale, codice di rito e d.lgs. n. 231/2001) un addentellato da cui desumere il diritto in capo alla persona giuridica di aderire alla ipotesi di diversion in parola. Per il giudicante, detto vuoto dispositivo non potrebbe essere colmato mediante il ricorso all’analogia, inibita, nel rispetto del principio della riserva di legge, con riguardo ad un congegno che «si manifesta, dal punto di vista afflittivo, attraverso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rientra[nte] a pieno titolo nella categoria delle sanzioni penali» [7]. Pur rammentando la dimensione ibrida dell’istituto – al contempo causa di estinzione del reato (artt. 168-bis ss. c.p.) e procedimento speciale (artt. 464-bis ss. c.p.p.) –, il magistrato investito della questione ha dunque inspiegabilmente esaltato la sola componente penalistica. A conclusioni non dissimili è poi pervenuto anche il Tribunale di Bologna, che ha tuttavia seguito un differente percorso argomentativo [8]. In particolare, qui si è insistito sulla fisionomia delle previsioni dettate dalla l. n. 67/2014, che mal si attaglierebbero ai soggetti “immateriali”. Discostandosi dalle affermazioni piuttosto tranchant contenute nella motivazione del Tribunale di Milano, il giudice bolognese non ha inoltre riconosciuto una portata afflittiva ovvero retributiva al lavoro di pubblica utilità. La qual cosa si palesa peraltro in linea con gli insegnamenti della Corte costituzionale [9], per cui il trattamento programmato in sede di sospensione del procedimento con messa alla prova «non è [...] una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un’attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso» [10]. Pur prendendo a ragion veduta le distanze dal [continua ..]


3. ... E aperture interpretative

Alla tesi che nega alla persona giuridica la possibilità di beneficiare degli effetti del meccanismo introdotto agli artt. 168-bis ss. c.p. e 464-bis ss. c.p.p., si contrappone un orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta di quanto già prospettato da una parte della dottrina, ha assunto una posizione di apertura rispetto alla questione in esame [17]. Detto orientamento è stato inaugurato dalla decisione con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società attiva nel settore della produzione di generi alimentari, indagata per l’ipotesi di cui all’art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato previsto dall’art. 515 c.p. [18]. In questa occasione, l’autorità giudiziaria, dopo aver appurato l’insussistenza di cause di proscioglimento immediato e la concreta capacità dell’istante di tornare a operare entro i binari della legalità, ha acconsentito all’esecuzione del programma di trattamento proposto, dal quale emergeva l’intenzione della impresa di provvedere, in maniera seria e tempestiva: a) alla eliminazione delle conseguenze negative dell’illecito; b) al risarcimento degli eventuali danneggiati; c) al restyling del modello di organizzazione e gestione, attraverso il potenziamento delle procedure di controllo relative all’area aziendale in cui si è verificata l’azione criminosa; d) allo svolgimento di una attività di volontariato, consistente nella fornitura gratuita di una parte della propria produzione in favore di un organismo religioso che gestisce un punto di ristorazione rivolto a persone bisognose. Verificato il corretto svolgimento di tali adempimenti, il giudicante ha quindi dichiarato l’estinzione del reato [19]. Con una successiva pronuncia, il Tribunale di Modena è tornato nuovamente a esprimersi su una richiesta di accedere al probation formulata nell’interesse di un ente [20]. L’autorità giudiziaria ha però rigettato l’istanza, non essendosi il soggetto collettivo dotato, prima della commissione dell’illecito ascritto, di un modello di organizzazione e gestione, che, a parere della stessa, rappresenterebbe un «imprescindibile pre-requisito» per l’ammissione al procedimento speciale. A ben vedere, la [continua ..]


4. Futuribili

Come si è visto, né la dottrina né tantomeno la giurisprudenza di merito hanno ad oggi offerto una risposta univoca al quesito relativo alla possibilità di impiantare, nell’ambito del rito de societate, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova che la l. n. 67/2014 ha riservato alle persone fisiche. Ferma restando la bontà, a parere di chi scrive, della seconda delle tesi interpretative prospettate, occorre ora dar conto di due itinerari che potrebbero, se non proprio mettere “la parola fine” alla questione in esame, quantomeno contribuire a ridimensionarla. Il riferimento corre anzitutto alla riforma che, stando alle parole pronunciate non molto tempo fa dal Ministro della giustizia Marta Cartabia, dovrebbe riguardare il sistema della responsabilità da reato degli enti, una volta nominata una commissione di studiosi e professionisti esperti di detta trasversale tematica [42]. Una simile iniziativa merita senza dubbio apprezzamento, soprattutto non appena si consideri che la materia in parola raramente è stata elevata a priorità nell’agenda del legislatore, impegnato sempre e solo a tentare di rimediare (con interventi che di rado colgono nel segno, quando addirittura non finiscono per aggravare la situazione) alle croniche disfunzioni del processo penale nei confronti della persona fisica [43]; eppure, non mancano certo le previsioni critiche, sul versante vuoi applicativo vuoi sistematico che necessiterebbero di un rimaneggiamento [44]. Ad ogni modo, nell’ottica di una novella volta a «revisionare, [...] correggere errori, ma soprattutto [a] tenere vivo il valore e il cuore» del d.lgs. n. 231/2001 [45], s’imporrà verosimilmente uno sguardo ai nodi della prassi e quindi una riflessione in ordine alla praticabilità del probation nel processo penale che si celebra nei confronti delle persone giuridiche. Le vicissitudini politiche che hanno ultimamente condotto alle dimissioni del Presidente del Consiglio rischiano tuttavia di procrastinare un intervento normativo in tal senso. Stando così le cose, è probabile che giunga, prima di quella del legislatore, la presa di posizione della Suprema Corte riunita nella sua più autorevole composizione. A riguardo, preme ricordare il recente provvedimento di remissione alle sezioni unite, cui è stato domandato «se [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2022