Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il difficile rapporto tra confisca urbanistica e prescrizione del reato (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 febbraio 2019, n. 6141 – Pres. Carcano, Rel. Beltrani)


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 7 FEBBRAIO 2019, N. 5936 – PRES. ROSI, REL. LIBERATI

É possibile disporre la confisca anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a condizione che sia compiutamente accertata la configurabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza del 10 novembre 2017 la Corte d’appello di Catania, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati nei confronti della sentenza del 30 dicembre 2015 del Tribunale di Siracusa, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, ed era stata disposta la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis), per essere detto reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione omissis, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 429 e 601 cod. proc. pen., per l’omessa citazione a giudizio degli appellanti, con la conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) et c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la sentenza di proscioglimento impugnata non era stata preceduta dalla citazione degli imputati e del loro difensore, ma resa prima del dibattimento, con la conseguente violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione dell’art 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, dell’art. 158 cod. pen. e degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per l’omissione di qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, rilevanti in considerazione della conferma della disposta confisca delle opere abusive. Hanno esposto al riguardo che la Corte d’appello aveva del tutto omesso di considerare le censure sollevate in ordine al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, collocandone il decorso dal 26 gennaio 2011, data del sequestro dell’immobile degli imputati omissis, mentre esso avrebbe dovuto essere computato a far tempo dalla data di conclusione delle compravendite dei fabbricati abusivi da parte degli imputati, perfezionate il 6 agosto 2004, allorquando l’attività edificatoria era terminata, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità neppure dal Tribunale, per essere a tale data già estinti i reati, e dunque neppure essere disposta la confisca dei fabbricati abusivi. A sostegno della affermazione della ultimazione della attività edificatoria e del completamento delle opere in epoca anteriore alla conclusione delle vendite dei fabbricati avevano prodotto vari documenti, dai quali era possibile desumere tale circostanza, e chiesto alla Corte d’appello di acquisire la aerofotogrammetria dei luoghi relativa al periodo 1995-2004 e di disporre l’esame dei responsabili del Settore urbanistica del Comune di Noto. Non emergendo, comunque, la prosecuzione della attività edificatoria successivamente alle alienazioni, non avrebbe potuto essere [continua..]

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Fascicolo 4 - 2019